venerdì 15 maggio 2009

Acqua: un convegno per “schiarirsi” le idee

Spesso gli organi di informazione (radio-televisivi e carta stampata) riportano notizie di proteste da parte dei cittadini. Sono sovente le associazioni dei consumatori a puntare il dito contro la gestione del servizio dell’acqua e, in modo particolare, sul problema delle tariffe che rappresentano un ragguardevole onere per le famiglie soprattutto in una fase di crisi economica andata ad aggravare una situazione di difficoltà già palese in molti settori della popolazione. Inoltre, con sempre maggiore frequenza, i rapporti dei difensori civici sulle istanze presentate loro dai cittadini vedono al primo posto proprio le lamentele connesse all’acqua ed al servizio di bollettazione.
Ci sembrava opportuno fare un punto sulla situazione ed eventualmente suggerire, nell'ottica dell’utente, gli eventuali possibili interventi tesi a rendere più efficiente e più equo un servizio essenziale come la fornitura dell’acqua, bene sempre più prezioso di cu evidentemente non è possibile fare a meno – ovviamente senza gli sprechi che in passato erano frequenti e più estesi di quanto si possa pensare - ove si voglia mantenere quel livello di civiltà raggiunto dai paesi occidentali.
Lungi da voler intervenire in questa sede sulla questione ampiamente dibattuta dei metodi di gestione di un bene prezioso come appunto l’acqua – se deve essere cioè pubblica o privata - e meno che mai nell’ambito politico mediante un’analisi del mondo delle partecipate – come la maggior parte delle aziende erogatrici del servizio – in questo incontro vorremmo esclusivamente esaminare le problematiche delle tariffe (proprio come dice il titolo del convegno “dal rubinetto al depuratore”), i riflessi della recente sentenza della corte costituzionale sul canone di depurazione, le modalità di svolgimento del servizio di bollettazione per i condomini e le implicazioni dei contratti di erogazione del servizio nell’ambito dei condomini.
La presenza al convegno citato di relatori come il massimo rappresentante di una delle aziende leader del settore, Publiacqua – il Presidente Amos Cecchi – e dei Difensori Civici Regionale (Giorgio Morales), della città di Firenze (Alberto Brasca) e dei Comuni della Piana (Emanuele Pellicanò) costituiranno da una parte la garanzia di un esame approfondito del “mondo dell’acqua” e dall’altra la speranza che possano scaturire proposte concrete, se non altro per l’esperienza e la professionalità delle personalità di cui sopra.
Da parte nostra – di Confedilizia Firenze e della delegazione di Campi Bisenzio e Signa – possiamo essere già in partenza soddisfatti (ed anche un po’ orgogliosi) dell’opportunità che offriamo, non solo ai nostri iscritti, ma a tutti i cittadini ed in particolare agli operatori del settore, di confrontarsi con le persone che meglio di chiunque altro conoscono il mondo dell’acqua ed i suoi problemi.
Sarà nostro compito non farci sfuggire l’occasione eccezionale che si presenta trasformandola in un’opportunità – anche futura – di lavorare insieme per migliorare un servizio vitale.

venerdì 8 maggio 2009

Finanziaria 2008: riqualificazione energetica e fisco

Un bonus fiscale super con possibilità di recupero opzionale. Queste in estrema sintesi le novità introdotte dalla finanziaria 2008 che ha previsto la possibilità per il contribuente di ripartire il credito fiscale del 55% delle spese sostenute in un numero di rate di uguale importo non inferiore a tre e non superiore a dieci sulla base di una scelta che dovrà essere espressa dal contribuente all’atto della prima detrazione e non sarà più modificabile. Restano escluse da questa opportunità le spese sostenute nell’anno 2007 che saranno soggette all’obbligo di detrazione in tre rate annuali come precedentemente previsto.
La super detrazione fiscale è un beneficio riservato a quei contribuenti che, sulla base di un titolo legale, possiedono o detengono un immobile per il quale sono stati effettuati interventi per conseguire un risparmio energetico nonché i condomini quando detti interventi sono stati realizzati sulle parti comuni condominiali. La detrazione sarà consentita anche al familiare convivente (la convivenza deve essere stabile e non limitata ed episodica - come chiarito dall’Agenzia delle Entrate – e che esista prima dell’inizio dei lavori) del possessore così come al detentore dell’abitazione oggetto degli interventi a condizione che i medesimi abbiano sostenute le spese con intestazione al loro nominativo delle fatture e dei bonifici. Ovviamente il diritto alla detrazione compete per interventi realizzati su edifici esistenti e di qualsiasi categoria catastale, rurali compresi.
E’ doveroso ricordare che la detrazione fiscale è prevista per una somma massima di 100.000 euro per interventi di riqualificazione energetica e fino a 60.000 euro per opere relative all’involucro degli edifici. Per i nostri lettori è opportuno specificare che rientrano nelle opere di cui sopra interventi su edifici o parti di essi attinenti pareti, coperture e pavimenti, forniture e posa in opera di materiali per coibentazione, di nuove finestre comprensive di infissi e di miglioramento termico dei vetri esistenti. Sono inoltre detraibili fino ad un massimo di 60.000 euro le spese sostenute per l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda ed, infine, per un massimo di 30.000 euro quelle per la sostituzione, integrale o parziale, degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione ed unitamente alla messa a punto del sistema di distribuzione.
In questa categoria viene compresa, con effetto dal 1 Gennaio 2008, la sostituzione, anche se parziale, di climatizzatori invernali con impianti dotati di pompa di calore ad alta efficienza oppure con impianti geotermici a bassa entalpia con contestuale messa a punto ed equilibratura del sistema di distribuzione. Detto che dal beneficio sono esclusi gli interventi effettuati durante la costruzione degli immobili, si deve precisare che il superbonus del 55% non è cumulabile con la detrazione IRPEF del 36% prevista per il recupero del patrimonio edilizio esistente, mentre sono compatibili altri tipi di incentivi come contributi o finanziamenti che dovranno essere assoggettati a tassazione separata.
Il limite massimo di detrazione spettante deve riferirsi all’unità immobiliare per cui deve essere suddiviso tra i contribuenti (come detto in precedenza detentori o possessori dell’immobile) che hanno partecipato alla spesa in ragione dell’importo effettivamente corrisposto. Analogamente per gli interventi di carattere condominiale l’ammontare massimo di detrazione è collegato a ciascuna delle unità immobiliari che compongono l’edificio con la sola eccezione dell’intervento di riqualificazione energetica che attiene all’intero edificio. Infatti in quest’ultima evenienza l’ammontare massimo di 100.000 euro dovrà essere ripartito tra i condomini che avranno diritto all’incentivazione fiscale. A tutte queste spese detraibili dovranno essere sommate quelle relative alle prestazioni professionali, quelle sostenute per la realizzazione degli interventi nonché quelle necessarie per ottenere la certificazione richiesta per l’ottenimento del beneficio.
Come avviene per le detrazioni fiscali del 36% per ristrutturazioni edilizie è condizione indispensabile che i pagamenti vengano effettuati mediante bonifico bancario o postale nei quali dovranno risultare la causale del versamento, il codice fiscale del contribuente beneficiario della detrazione, il codice fiscale o partita IVA del soggetto in favore del quale il pagamento viene effettuato. Infine, sempre in analogia con le detrazioni fiscali del 36%, sulle fatture dovrà essere specificato il costo della manodopera utilizzata per la realizzazione delle opere.

Il terremoto, il libretto casa e l’Anci

Sembra che il terremoto de L’Aquila e di parte della sua provincia abbia aperto la strada a tutti quei provvedimenti che più volte erano stati proposti e che da più parti, ovviamente da Confedilizia in primo luogo, erano stati non solo contestati, ma anche contrastati con successo nelle rispettive sedi di competenza. Alla polizza contro le calamità naturali (ma lo sono sempre?) sulla quale abbiamo espresso nelle settimane precedenti la nostra opinione - con particolare riferimento a quanto già viene corrisposto dai proprietari di casa ai consorzi di bonifica per interventi su corsi d’acqua di varia importanza e senza considerare quello che già viene prelevato per lo stesso motivo dalla fiscalità generale – viene ora ad aggiungersi un vecchio cavallo di battaglia da parte di lobby interessate alla creazione di questo nuovo bussiness: il libretto casa. Non poteva mancare, ovviamente fra coloro che spingono per istituire questo strumento, bocciato più volte per i ricorsi da noi promossi, l’Anci, sempre pronta ad imporre oneri a condomini e proprietari di casa. L’associazione menzionata non solo ha riproposto l’adozione del “libretto casa”, ma avanza anche la pretesa di indicare le soluzioni per raggiungere lo scopo, suggerendo che il libretto “venga redatto in una veste semplificata eliminando tutti gli aspetti problematici che hanno causato il ricorso al Tar della Confedilizia”.
Dall’Anci viene tuttavia dimenticato, volutamente, che la questione del libretto non può essere semplicemente risolta con delle “semplificazioni”: la legge – come chiaramente e testualmente specificato dalla sentenza del Tar – “non ammette interventi ed opere generalizzate sugli edifici di qualunque genere, età e condizione. Di conseguenza, sempre secondo la disposizione cui ci riferiamo, gli accertamenti, al fine di evitare oneri eccessivi e senza riguardo al loro peso sulle condizioni economiche dei proprietari, devono essere suggeriti solo in caso di evidente indifferibile ed inevitabile necessità, se del caso con graduazione dei rimedi da realizzare”.
Evidente quindi che il libretto casa è connesso solo a quei casi di necessità “evidenti, indifferibili ed inevitabili”! Ma probabilmente – anzi certamente – l’Anci, sempre pronta a pontificare, dovrebbe avere il buon gusto di continuare la lettura della sentenza del Tar. Così facendo apprenderebbe che nella medesima norma si dice anche questo: “né vale obiettare che, in fondo, il fascicolo serve alla massimizzazione della sicurezza e ad evitare tragedie quali quelle connesse a crolli di interi edifici, in quanto, nei casi di specie (casi di crolli, n.d.r.), mancò non già il fascicolo di fabbricato, bensì un attento controllo pubblico che sarebbe stato necessario esercitare per tempo e che le P.A. aveva e ha titolo di svolgere indipendentemente dall’esistenza del fascicolo stesso”.
Ci permettiamo far notare all’Anci ed ai suoi autorevoli rappresentanti che dall’evento tragico del terremoto in Abruzzo – e non erano da meno altre calamità pseudo naturali occorse nell’ultimo cinquantennio – si sarebbero dovuti trarre insegnamenti molto più importanti ed indicazioni più esaustive di un semplice “libretto casa”. Fra questi, ad esempio, la necessità da parte degli enti locali (che poi sarebbe un semplice atto dovuto ) di svolgere il proprio compito di controllo sui progetti presentati e, più ancora, sull’osservanza delle norme, ovviamente anche quelle sismiche, all’atto della costruzione degli edifici Non sarebbe questo il compito più importante?

venerdì 1 maggio 2009

L’assicurazione degli immobili per le calamità naturali

Il tragico terremoto che ha colpito l’Aquila e parte della sua provincia ha riaperto le discussioni sull’eventualità di obbligare i proprietari di case a provvedere alla stipula di una polizza contro le calamità naturali (terremoti, alluvioni, frane, etc.). La questione viene riproposta tutte le volte che si verificano casi eclatanti come è stato quest’ultimo sisma, causa non solo di gravissimi lutti, ma di danni enormi alle costruzioni – pubbliche e private – sia quelle più vecchie che quelle di recente o recentissima edificazione.
Ovviamente in questa sede non vogliamo esaminare le responsabilità, certamente notevoli e che saranno chiarite dalle indagini della magistratura, di coloro i quali non hanno rispettato le norme antisismiche che pure esistevano (in particolare in zone ad alto rischio sismico come nel caso dell’Aquila e di gran parte del suo territorio provinciale) ma sottolineare la contraddittorietà di un provvedimento che, se attuato, rappresenterebbe un modo semplicistico di risolvere un problema senza valutarne le problematiche generali e le implicazioni di un’applicazione generalizzata.
Infatti l’obbligatorietà della polizza assicurativa, per avere la possibilità di ottenere un risultato pratico come la copertura di una percentuale non marginale del valore dell’immobile distrutto o danneggiato dall’evento calamitoso, non potrebbe che essere riferita a tutti i proprietari – ovviamente ci preoccupiamo della piccola proprietà rappresentata da quei cittadini che con enormi sacrifici sono riusciti ad avere una propria abitazione - indipendentemente dal grado di rischio della zona ove l’abitazione è costruita e, di conseguenza, con un premio non correlato al rischio effettivo e cioè non proporzionale alla possibilità che un evento accada. Questo perché nel caso in cui fosse valutato il grado di rischiosità ci troveremmo in presenza di polizze molto basse e, al contrario, di altre molto alte ove si volesse contare su una somma da liquidare piuttosto consistente.
Da non trascurare poi la questione relativa agli eventi di tipo alluvionale che vedono già i proprietari di casa soggetti al pagamento della “tassa” dei Consorzi di bonifica ai quali dovrebbe essere demandato il compito di evitare il verificarsi di danni a beni e cose dei cittadini ad eccezione, ovviamente, dei casi veramente eccezionali perché spesso sono considerati tali anche quelli che rientrano nella normalità ma capaci di provocare tragedie per l’incuria e la mancanza di interventi da parte degli enti preposti e responsabili della conservazione di fiumi e corsi d’acqua minori.
Come si può ben comprendere ci troviamo di fronte ad un provvedimento che presenta non poche problematiche, per cui sarebbe opportuno che venisse valutato con la massima attenzione al fine di evitare la possibilità di ricorsi da parte dei proprietari – e delle loro associazioni – per un’eventuale obbligatorietà della polizza al solo fine di fare cassa e senza tenere conto delle particolarità – solo marginalmente – evidenziate in queste brevi righe.
Non sarebbe male se il governo ritenesse opportuno concordare l’istituzione della polizza assicurativa anti-calamità in sintonia con le associazioni dei consumatori e quelle della proprietà edilizia. Certamente sarebbe un modo di attuare, nell’eventualità che questa poi fosse l’intenzione, un provvedimento serio, condiviso e quindi accettabile.