martedì 29 gennaio 2008

Evasione fiscale immobiliare: arriva il censimento delle bollette

A seguito delle norme contenute nella finanziaria 2005 (Art. 1 commi 332, 333 e 334) il Ministero ha pubblicato la circolare 44/E/2005 con la quale si completa la serie delle disposizioni varate per la lotta al “nero” nel settore immobiliare.
Gli enti e le aziende erogatrici di servizi (energia, gas ed acqua) dovranno comunicare, oltre al codice fiscale degli utenti, anche i dati catastali degli immobili estendendo di fatto quanto già previsto per le sole utenze di energia elettrica (art. 6, lett. G-ter, del D.P.R. 605 del 29 Settembre 1973) alla fornitura di utenze idriche e del gas (D.L. 203 del 30 settembre 2005).
Se per i proprietari degli immobili che stipulano contratti relativi a nuove utenze la questione è abbastanza semplice in quanto l’ente erogatore provvederà a richiedere i dati all’atto della sottoscrizione dell’atto, per i locatari (inquilini) ci sarà la necessità di reperire i dati direttamente dai proprietari se non ricavabili dallo stesso contratto di locazione che, peraltro, a partire dai contratti stipulati dal 1 Gennaio 2005 dovrebbero già essere indicati ai sensi dell’art. 1 comma 341 della legge 311/2004.
L’obbligo della raccolta dei dati compete alle aziende che stipulano contratti di fornitura (quindi anche quando si verifichi il caso di aziende che effettuino solo la distribuzione di prodotti energetici come il caso delle forniture di gas per il riscaldamento).
L’obbligo di trasmissione è stabilito al 1 Aprile 2005 per i nuovi contratti o per quelli rinnovati dopo detta data, mentre per i contratti in essere a quest’ultima data dovrà essere provveduto in occasione del primo rinnovo anche tacito.
Nell’editoriale sono stati esaminati alcuni aspetti del provvedimento ed avanzate critiche al sistema adottato, ma la questione, viste le sanzioni che sono previste, riveste la massima importanza.
Tutti i nostri lettori sono invitati a controllare bene le bollette dei servizi che abbiamo indicato e gli eventuali allegati spediti dalle aziende ad evitare di incorrere nelle sanzioni per aver omesso l’indicazione dei dati.
Le sedi di Confedilizia saranno a disposizione per eventuali chiarimenti ed attraverso questo blog provvederemo a tenere i lettori informati ed aggiornati.

Il cittadino schiavo della burocrazia

La notizia è che con le bollette di luce, acqua e gas arriverà il modulo dei dati catastali che dovrà essere rispedito entro il 30 aprile e chi non lo fa rischia una multa da 100 a 2mila €..!! L’Agenzia delle entrate ha chiesto alle aziende dei servizi le informazioni provocando, anche da parte di Confedilizia, una serie di motivi di perplessità e malumore del tutto giustificati dall’astrusità della norma e dal modo adottato per la sua applicazione.
Intanto si ha l’impressione che la scarsa o modesta comunicazione data agli utenti del nuovo adempimento provocherà dopo il 30 Aprile 2008 – data prevista per la riconsegna dei moduli – notevole contenzioso a seguito dell’applicazione di sanzioni da ritenersi assurde ed ingiuste soprattutto perché i dati richiesti devono essere forniti dall’utente per ben tre volte (all’Enel, all’ente erogatore di acqua ed infine a quello che fornisce il gas metano).
A prescindere dal fatto che la richiesta dell’amministrazione finanziaria avrebbe potuto essere indirizzata direttamente all’Ufficio Tecnico Erariale, che poteva tranquillamente fornire i dati all’Agenzia delle Entrate, risulterà a tutti più che evidente l’assurdità insita nell’obbligo per il cittadino di trasmettere per ben tre volte gli stessi dati a tre soggetti diversi con più che probabile possibilità di errori e/o di smarrimento dei moduli (visto il funzionamento del servizio di recapito della corrispondenza evenienza da non escludere a priori).
Ancora una volta si è persa l’occasione per dare corpo alla semplificazione della burocrazia rendendo reale la collaborazione fra i vari uffici della pubblica amministrazione evitando così al cittadino di fornire dati già in possesso di qualche settore pubblico, eliminando così la ridicola situazione dell’utente che si presenta (ed intasa) qualche ufficio per farsi fornire dati da inviare (succede anche questo!!) all’ufficio od alla stanza vicina.
Non sarebbe stato sufficiente indirizzare la richiesta alle sole nuove utenze e non a tutti gli utenti?
Visto che la norma era contenuta della finanziaria dell’anno 2005 del Governo Berlusconi non sarebbe stato possibile in più di due anni di tempo, se non risolvere il problema come ho detto in precedenza, informare in modo migliore e più compiuto il cittadino?

L'ICI nella Finanziaria 2008 - Maggiore detrazione ICI per la prima casa

Se in occasione delle precedenti uscite abbiamo accennato, in modo sommario ed in linea generale, alle novità per la casa contenute nella finanziaria 2008, con questo numero esaminiamo in particolare ed in maniera più dettagliata, i vari articoli che trattano disposizioni collegate alla casa.
E l’esame non poteva che partire con le nuove disposizioni concernenti l’I.C.I. e più precisamente con quanto previsto dall’art. 1, cc. 5, 7, 8 e 287.
Viene stabilito che dall’imposta comunale sugli immobili dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detragga – per le abitazioni diverse da quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 (tale limitazione è stata sostituita durante l’iter del provvedimento a quella, inizialmente prevista, correlata al reddito del contribuente) – un “ulteriore” importo pari all’1,33 per mille della base imponibile (il valore catastale dell’immobile). Le tre categorie catastali escluse dall’agevolazione corrispondono ai seguenti immobili: A/1 = Abitazioni di tipo signorile; A/8 = Abitazioni in ville; A/9 = Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici.
La nuova detrazione viene definita “ulteriore” perché essa si aggiunge a quella già prevista dalla legge nella misura minima di 103,29 €. misura che i Comuni hanno già da tempo facoltà di elevare fino a 258,23 €. (anche limitatamente a categorie di soggetti “in situazioni di particolare disagio economico-sociale”, individuate in delibera) ovvero in misura anche superiore a tale importo, con divieto però – in quest’ultimo caso – di stabilire una aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione del contribuente.
L’ulteriore detrazione non può essere superiore a 200 €.. Essa si aggiunge – come detto – alla misura minima di 103,29 euro prevista dalla legge statale, raggiungendo così un importo massimo di 303,29 €. Il tutto deve poi coordinarsi con le delibere comunali; qualora un Comune preveda una detrazione superiore a 303,29 €., troverà applicazione tale più favorevole misura; in caso contrario, il contribuente applicherà la più conveniente (doppia) detrazione “statale”.
Identicamente a quanto già previsto per la detrazione “ordinaria”, si prevede che la nuova detrazione possa essere fruita fino al raggiungimento dell’ammontare dell’imposta dovuta (nel senso che non potrà superare quest’ultimo) e che sia rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione dell’immobile ad abitazione principale. Allo stesso modo, si dispone che, qualora l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetti a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
Si ricorda che la Finanziaria 2007 è intervenuta sul concetto di abitazione principale ai fini della detrazione Ici, disponendo che per tale si intende, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica (ma è rimasta, nella stessa norma, la definizione originaria della fattispecie, secondo la quale per abitazione principale si intende quella in cui il contribuente e i suoi familiari dimorano abitualmente).
Si prevede poi che la minore imposta che deriva dall’applicazione della nuova detrazione prevista, sia rimborsata dallo Stato ai Comuni secondo specifiche procedure. L’ammontare del trasferimento compensativo è determinato con riferimento alle aliquote e alle detrazioni vigenti al 30.9.’07.

lunedì 21 gennaio 2008

Il condominio ed il nuovo ruolo degli amministratori

Il prossimo 31 Gennaio si svolgerà a Roma nella sede di Palazzo Marini (Camera dei Deputati) la presentazione del volume Confedilizia “Regolamento condominiale multietnico” (accompagnato dalle “leggi sulle locazioni spiegate in più lingue”).
A prescindere dalla soddisfazione personale derivante dalla circostanza di essere stato chiamato a svolgere una mia relazione quale ideatore del regolamento, ritengo che queste iniziative rappresentino il viatico migliore per contribuire a far sì che la figura ed il ruolo dell’amministratore assumano, finalmente mi viene da dire, una veste ed un ruolo che possano portarci fuori da quello stereotipo di “faccendiere” che per comportamenti scorretti e scarso impegno nell’affrontare la specificità e particolarità di questa professione ci siamo ritrovati stampato addosso.
L’egoismo personale che alcuni hanno preferito alla qualificazione professionale ed alla valorizzazione del proprio lavoro, il mercimonio che ha sostituito la soddisfazione morale di costruire qualcosa di importante ed infine, ma non ultima, la scelta di svendere la propria dignità per la sciagurata decisione di “avere” più che di “essere” hanno fatto sì che questa attività, faticosa ed allo stesso tempo interessante, dura ma particolarmente appagante - se svolta a più ampio respiro – non ottenesse i riconoscimenti dovuti.
Ci sarebbe ancora la possibilità di fare qualcosa perché nuovi ed importanti compiti aspettano gli amministratori e fra questi, difficile e nello stesso tempo affascinante, quello di affrontare le problematiche della multietnicità del condominio contribuendo a risolvere il grande, immenso problema dell’immigrazione che, anche per la grave situazione economica dei paesi a basso sviluppo e conseguenti difficoltà di sopravvivenza, diventerà sempre più pressante richiedendo soluzioni che possono anche partire, perché no, dal condominio.
In questa realtà si verifica il primo impatto della convivenza fra etnie diverse ed un buon rapporto all’interno della comunità condominiale con i nostri vicini di altra nazionalità, di diversi costumi ed usanze può essere il miglior viatico per un’integrazione corretta e positiva nel rispetto delle diverse culture.
Possibile non capire che questo è il senso della nostra professione?

lunedì 14 gennaio 2008

Il condominio e le barriere architettoniche

Auspicabile la solidarietà condominiale in aiuto dei più deboli
Spesso nell’attività dell’amministratore di condominio sono pochi i momenti di vera e propria soddisfazione ed altrettanto limitati quelli in cui il proprio lavoro ha un senso ed una validità sociale. Uno di questi è quando circostanze favorevoli, non sempre ottenibili nell’ambito condominiale (frequentemente soggetto ad interessi del singolo più che a quelli della collettività), consentono all’amministratore di risolvere i problemi derivanti dall’esistenza di barriere che rendono difficile l’uso delle parti comuni dell’edificio ed in modo particolare in quelli realizzati prima dell’emanazione di leggi che finalmente, anche se non compiutamente, hanno preso in esame anche questo tipo di problema.
Eppure, basterebbe riuscire a comprendere che sono incluse nel concetto di disabilità le situazioni inerenti persone anziane, donne in stato di gravidanza, coloro che sono reduci da interventi chirurgici (in particolare agli arti) in conseguenza di incidenti di qualsiasi genere ed in definitiva a tutti quelli che, sia pure momentaneamente, si trovano nella condizione di non poter usufruire della completa facoltà motoria.
Pensiamo a quanto diventi difficile vivere in un edificio dove non esista l’impianto di ascensore e quanto ciò si possa tradurre, per le persone anziane, nell’impossibilità di mantenere una vita sociale attiva e, di conseguenza, provocare un progressivo isolamento all’interno dell’abitazione rendendo necessario l’intervento delle strutture pubbliche per un aiuto pratico (la spesa giornaliera, il ritiro della corrispondenza, lo svolgimento di pratiche burocratiche, etc.)
La stessa difficoltà, sia pure in proporzione ridotta, si verifica quando esistono scale che rendono difficile entrare e/o uscire dal proprio appartamento trasformandosi in vere e proprie montagne dalle cime irraggiungibili per chi ha difficoltà motorie.
Un semplice monta-scale potrebbe aiutare a superare l’ostacolo, ma, più spesso di quanto si creda, la mancanza di sensibilità e l’assenza di solidarietà (sbandierata a parole ma non nei fatti) ne rendono difficile l’installazione, a meno che la relativa spesa non sia assunta direttamente dal disabile.
In direzione di un intervento davvero efficace sul problema, sarebbe opportuno riempire un vuoto legislativo che allo stato attuale semplifica la possibilità di realizzazione per l’aspetto normativo, ma non si occupa affatto delle questioni inerenti la parte economica.

Condominio e PN10

Sempre più spesso indagini e ricerche tecniche, svolte da enti pubblici od associazioni ambientaliste più o meno importanti, attribuiscono al riscaldamento degli edifici una grossa responsabilità per le immissioni nell’aria di polveri inquinanti e nocive chiamate PN10.
Posto ciò come un dato reale, indipendentemente dalla percentuale di responsabilità di immissioni nocive, appare poco comprensibile come la Pubblica Amministrazione non si sia attivata per un’inversione di tale tendenza. In tal senso, sono mancati gli interventi opportuni e realizzabili tramite disposizioni capaci di costringere i costruttori, i progettisti, gli impiantisti e tutti coloro che vi fossero coinvolti ad adottare ogni provvedimento necessario a limitare o ad eliminare completamente questo fenomeno.
E’ inoltre inconfutabile come di frequente, chi dovrebbe attuare i controlli anche soltanto in relazione all’ applicazione delle leggi esistenti, non svolga correttamente il proprio compito venendo meno al proprio dovere, con la conseguente insolvenza di un problema importantissimo per la qualità della vita dei cittadini , delle cui conseguenze ci si rende conto solamente ora.
Un esempio pratico, ancorché semplicissimo, è quello delle emissioni provocate dalle centrali termiche condominiali che potrebbero essere ridotte mediante l’incentivazione di dispositivi atti a ridurre gli sprechi e le emissioni, attraverso la semplice eliminazione delle distorsioni nell’erogazione del calore determinate dalla totale mancanza di dispositivi tecnici capaci di sopperire a carenze costruttive ed impiantistiche.
Sarebbe sufficiente che venisse incentivata la realizzazione del sistema della “contabilizzazione calore”, la quale porterebbe ad una sostanziale eliminazione degli sbilanciamenti degli impianti e dei conseguenti maggiori consumi, oltre che alla conseguente diminuzioni delle emissioni nocive. Tutto ciò, a fronte di un basso costo.
Invece di proporre faraoniche soluzioni difficilmente attuabili – e basterebbe conoscere la realtà condominiale per capirlo - non servirebbe nient’altro che contribuire a livello regionale (se lo Stato non sopperisse diversamente) alla copertura degli interessi derivanti da finanziamenti ai condomini da parte istituti di credito convenzionati (che sarebbero certamente interessati a questo tipo di interventi).
Come dire “massimo risultato con il minimo sforzo”! Non sarà allora legittimo pensare che le soluzioni troppo semplici sono quelle meno gradite a chi ci governa?