martedì 11 marzo 2008

Eventi sismici: cosa fare nelle ristrutturazioni

Ha provocato grandissima paura e preoccupazione l’evento sismico che si è verificato nella zona dell’Appennino tosco-romagnolo, avvertito in modo particolare nei paesi del Mugello e, sia pure con minore intensità, in molta parte della Toscana compresa Firenze.
Spesso ci dimentichiamo delle norme che regolano gli interventi edilizi ai fini della riduzione, se non dell’eliminazione completa, dei danni che eventi del genere possono provocare alle abitazioni. Fra questi, non devono ovviamente esser trascurate le vittime, oltre all’ingente patrimonio artistico che caratterizza la nostra regione.
Per questa ragione, in questo nostro appuntamento settimanale vogliamo affrontare questo tema specifico ricordando per sommi capi quello che è opportuno sapere per evitare al massimo le conseguenze di un evento del genere.
Dal 1982 esiste la nuova classificazione sismica che è stata realizzata dopo il terremoto dell’Irpinia.
Dopo questa classificazione il 50% del territorio della Toscana risulta soggetto ad eventi del genere (la provincia di Firenze totalmente) per cui le costruzioni realizzate, appunto, dal 1982 devono seguire criteri di prevenzione secondo le disposizioni emanate allora e nel tempo aggiornate ed integrate.
Sostanzialmente si può considerare sismico tutto il territorio interno della Regione ad eccezione della costa e delle isole.
Tutte le costruzioni antecedenti il 1982 non sono antisismiche per cui le normative di riferimento da osservare diventano obbligatorie in caso di ristrutturazione. Per questa tipologia di costruzioni, esiste l’obbligo di eseguire interventi di miglioramento sismico ben precisata nelle norme tecniche.
Se l’intervento è consistente, ad esempio una sopraelevazione, un ampliamento o cambi di destinazione d’uso con incrementi di carico, esiste l’obbligo di adeguamento in modo tale da far sì che la struttura si comporti come se fosse nuova e va integrata in tutte le sue componenti (solaio, fondazioni, murature e coperture).
In caso di rialzamento del tetto per creare nuova superficie utile abitabile, e sono interventi abbastanza comuni, devono essere realizzati interventi di adeguamento di tutto l’edificio.
Se l’edificio è stato ben realizzato gli interventi sono limitati, se al contrario fosse già precario gli interventi sono molto consistenti e non raramente possono costare più della ricostruzione.
Gli interventi strutturali di appartamenti in condominio (tipo aperture di porte su muri portanti) in edifici realizzati con tecniche costruttive diverse dal cemento armato (travi, pilastri, etc.) dovrebbero essere effettuati tenendo ben presente che si viene ad interessare l’intero edificio e, pertanto, da concordare con il condominio ai fini di non mettere a rischio tutto l’immobile.
Le pratiche relative a questo genere di interventi devono essere presentate al Genio Civile il quale effettua dei controlli a campione nelle zone a più bassa sismicità e su tutte le pratiche relative a lavori svolti in zone a più alta sismicità, proprio come il Mugello.
La violazione delle norme sismiche non è sanabile in via amministrativa, ma comporta un procedimento penale a carico di chi le ha realizzate, dell’impresa e del direttore dei lavori.

Controllori e controllati

Nell’ambito del rispetto delle regole e del mandato, che dovrebbe essere alla base del comportamento dell’amministratore, affrontiamo questa settimana la situazione – presente in modo tutt’altro che trascurabile nell’ambito della professione – della partecipazione a società che si occupano dei servizi di vario genere per il condominio.
Si tratta di una delle questioni più delicate che desta non poche preoccupazioni al fine della trasparenza nella gestione del condominio che abbiamo, come Confedilizia, posto come requisito essenziale per l’accettazione dell’iscrizione ai nostri Registri di Amministratori.
Tralasciando qualsiasi implicazione giuridica, che pure sarebbe importante affrontare, l’approccio etico del professionista viene ad incidere nella sfera della moralità, base essenziale per instaurare un serio e corretto rapporto di mandato quale quello che viene a determinarsi fra il condominio ed il suo amministratore.
E’ facilmente comprensibile come, nel momento di gestire un intervento di ristrutturazione o di manutenzione (ordinaria o straordinaria poco importa) da parte di un’impresa, l’Amministratore venga ad assumere un ruolo importantissimo come quello di controllore della buona riuscita del lavoro e del rispetto dell’applicazione integrale degli accordi previsti dal contratto d’appalto.
E’ intuibile quanto la partecipazione diretta dell’Amministratore nell’Impresa - anche se di capitale - con il possesso di quote più o meno consistenti determini una doppia veste di controllore e controllato che non può essere assolutamente accettata in quanto incompatibile ai fini del rispetto degli interessi del condominio.
Anche di questo le Associazioni che rappresentano gli Amministratori dovrebbero farsi carico al fine di moralizzare un settore che ha bisogno di ricrearsi un immagine che, per fortuna grazie a pochi, risulta abbastanza compromessa.

martedì 4 marzo 2008

La multietnicità nel condominio

Si è svolta a Roma presso la Camera dei Deputati – Palazzo Marini - Sala delle Colonne – la presentazione del volume di Confedilizia “Il Regolamento condominiale multietnico e legge sulle locazioni spiegata in più lingue” alla presenza di rappresentanti della Comunità di Sant’Egidio, della Caritas e la partecipazione dell’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Roma.
Dopo l’intervento di apertura del Presidente Confederale di Confedilizia Avv. Corrado Sforza Fogliani e le relazioni dei rappresentanti delle Associazioni sopra citate e l’Assessore del Comune di Roma, ho avuto l’onore, quale ideatore del regolamento, di illustrare motivazioni e finalità del regolamento teso ad agevolare l’integrazione dei cittadini di diversa nazionalità nella piccola ma importante comunità condominiale.
Significativa è la prefazione contenuta nel volume, che illustra il significato di questa iniziativa ancor più meritevole ove si tenga conto che scaturisce dall’associazione storica dei proprietari di casa che esplica la propria attività fino dal 1883 e quindi, proprio nel corso di quest’anno, festeggerà 125 anni di vita. Mettere a disposizione di questi nuovi cittadini questo strumento significa riconoscere l’importanza di questa nuova realtà con la quale dovremo confrontarci giorno per giorno visto che già il 15% degli immigrati stranieri sono proprietari dell’immobile che abitano.
“Il Regolamento tipo di condominio della Confedilizia costituisce da anni un punto di riferimento per i proprietari di casa, che sulla base di tale modello redigono i singoli Regolamenti per disciplinare l’uso delle cose comuni, la ripartizione delle spese ed ogni altra fattispecie inerente la vita condominiale. Nel corso degli anni, tuttavia, i mutamenti intervenuti nella società italiana – con la crescente immigrazione – hanno avuto conseguenze anche in una realtà diffusa come quella del condominio. Un numero sempre maggiore di cittadini provenienti dall'estero, infatti, ha iniziato ad integrarsi nel nostro territorio, prendendo immobili in locazione o – secondo una tendenza in aumento negli ultimi tempi – acquistando una casa. Con il “Regolamento condominiale multietnico” la Confedilizia si preoccupa di rispondere proprio alle esigenze di questi nuovi cittadini, per facilitare agli stessi – attraverso la traduzione del Regolamento tipo in sei lingue tra le più diffuse (inglese, francese, tedesco, spagnolo, arabo, cinese) – l'utilizzo di tale importante strumento. La pubblicazione si completa con la traduzione nelle sei lingue citate di un altro strumento di estrema utilità, indirizzato in particolare agli
stranieri che abitano unità immobiliari prese in locazione. Si tratta di una illustrazione della vigente legge sulle locazioni abitative ( legge n. 431/1998) realizzata attraverso l’utilizzo di una serie di domande e risposte sui principali aspetti della disciplina, dalla durata dei diversi contratti alle agevolazioni fiscali per taluni di essi previste. La pubblicazione – nella sua parte condominiale – è naturalmente direttamente utilizzabile da tutti gli interessati per i condominii che abbiano già adottato il Regolamento tipo della Confedilizia. Da altri condòmini potrà invece essere utilizzata ove essi adottino ora – nelle forme di legge e in parallelo al tipo di Regolamento (contrattuale o
meno) in essere – il Regolamento tipo Confedilizia o inseriscano sue particolari disposizioni nel Regolamento in atto vigente. Nella sua parte relativa alle locazioni, la pubblicazione non richiede naturalmente alcun adempimento”.

Amministratori di condominio ed allarme mafia

Ci siamo occupati spesso in questi pochi anni di esistenza del Registro Amministratori di Confedilizia dei problemi connessi alla trasparenza e correttezza dell’attività di questa particolare categoria di professionisti che si trovano ad operare in presenza di consistenti movimenti di denaro per i quali è richiesta, almeno dalla nostra associazione, una particolare onestà comportamentale.
La nostra analisi, tuttavia, si era sempre e soltanto limitata a considerare l’aspetto relativo al dovere dell’amministratore di osservare e rispettare il mandato ricevuto dai condomini, stimolando la nascita di un’associazione che avesse come requisito essenziale l’onestà da aggiungere alla ovvia qualificazione professionale mettendo fine a quella sorta di malcostume che di fatto aveva impedito agli amministratori di assumere quell’importanza che i compiti da svolgere dovrebbe rendere quasi automatica.
Per questo quando abbiamo avuto modo di leggere il rapporto della “Fondazione Antonino Caponetto” e di parlarne con il Presidente Salvatore Calleri è stato un vero e proprio shock scoprire che le nostre preoccupazioni – orientate come detto al solo aspetto comportamentale – erano più che fondate e che arrivavano addirittura a toccare il mondo della malavita organizzata e delle varie mafie.
Dice in sostanza il rapporto che “per quanto riguarda il focus generale sulla regione da segnalare quello sugli amministratori di condominio. Una delle forme di illegalità diffusa, anche se rimane nascosta, è quello delle tangenti (anche del 10-30%) che vengono pagate dalle ditte agli amministratori di condominio. E qui il pericolo di infiltrazioni mafiose si fa serio”.
Dobbiamo quindi essere seriamente preoccupati e ritenere ancora più importante e necessario continuare il nostro lavoro di moralizzazione del settore attraverso la creazione di una nuova classe di amministratori di condominio che facciano dei valori di correttezza ed onestà la base del proprio lavoro. Solo così possiamo sperare di eliminare la preoccupazione di infiltrazioni mafiose e contemporaneamente toglierci quella fama di tangentisti che, grazie a pochi, ci troviamo addosso tutti.