mercoledì 26 novembre 2008

Consorzi di bonifica: Rispettiamo gli impegni

Come avevamo annunciato la settimana scorsa presso la sede di Confedilizia Firenze e di tutte le delegazioni dell’associazione presenti sul territorio sarà disponibile l’istanza per il ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale (corredata delle necessarie istruzioni per la compilazione e per le modalità di presentazione) contro la richiesta di pagamento della tassa da parte dei Consorzi di bonifica operanti nella Provincia di Firenze.
Riteniamo che quello di portare avanti questa iniziativa sia un preciso dovere verso i nostri iscritti, colpevoli soltanto di essere proprietari della propria abitazione o, peggio ancora, di aver ritenuto di investire i propri risparmi in un’abitazione da cedere in locazione, avendone in cambio un livello di tassazione ormai diventato insostenibile e difficilmente riscontrabile in altre nazioni europee.
Abbiamo più volte assunto iniziative, spesso con successo, per contrastare una logica che non è più accettabile e che trasforma il cittadino in una sorta di suddito cui è attribuito il solo “dovere di pagare” senza alcun corrispettivo in termini di diritto. Qualora quest'ultimo gli sia concesso, meno che mai al cittadino stesso è riconosciuta la possibilità di farlo valere, se non ricorrendo ad altri apparati dello Stato chiamati a ripristinare la legalità e la legittimità nel settore delle imposizioni fiscali.
Pare che non serva a niente richiamare le varie amministrazioni pubbliche – centrali e/o locali – all’osservanza delle regole ed al ripristino delle norme contenute addirittura nella stessa Costituzione. I diritti sono così ridotti ad un vero e proprio “optional” da riconoscere, e non sempre, solo se un tribunale, la Corte di Cassazione od addirittura la Corte Costituzionale (vedi il recente pronunciamento sulla questione dei “canoni di depurazione” altra nota dolente che abbiamo più volte segnalato) abbiano emesso una sentenza su ricorso di qualcuno che non ha voluto rinunciare al proprio ruolo di “cittadino”.
Ovviamente, ci auguriamo che questa iniziativa riceva la massima attenzione ed il maggior seguito possibile, affinché, percorrendo una via alla quale avremmo preferito non ricorrere, la politica si decida ad adottare quei provvedimenti più volte promessi (in campagna elettorale naturalmente) e mai mantenuti, atti ad eliminare la miriade di competenze assegnate da chi le dovrebbe legittimamente esercitare a qualche nuovo ente e ad altri consigli di amministrazione.
Dobbiamo riuscire a ripristinare il principio, appunto riconosciuto dalle leggi dello Stato, che le opere pubbliche, compresi gli interventi gestiti dai Consorzi di bonifica, siano sostenuti dalla fiscalità generale senza aggravare di ulteriori oneri per opere pubbliche i proprietari di case e/o di terreni; dobbiamo altresì far capire una volta per tutte che i termini usati per la richiesta di ulteriori pagamenti devono essere, una volta per tutte, rispettosi delle norme per cui non si può trasformare una “tassa” od un “canone” in un tributo diverso da quello che sono e cioè un corrispettivo che è dovuto solo in presenza della fornitura di un servizio. Parrebbe molto semplice da capire ma, evidentemente, non è così. Ed allora aiutiamoli a capire!

martedì 18 novembre 2008

Canone di depurazione: si può applicare la legge che vogliamo

Acque Toscane SpA (che gestisce il servizio nel Comune di Fiesole) ed il suo Amministratore Delegato non riescono proprio a digerire la sentenza della Corte Costituzionale che ha sancito l’illegittimità e quindi l’inapplicabilità del “canone di depurazione” inserito in bolletta dagli enti erogatori del servizio, sia pure in assenza dei depuratori o nell’eventualità di un loro mancato funzionamento.
In un articolo apparso su un quotidiano locale, il responsabile della società chiarisce (bontà sua) che Acque Toscane SpA non ha alcun obbligo di rispettare la sentenza della Corte Costituzionale, in quanto “la tariffa del servizio di fognatura e depurazione del Comune di Fiesole è determinata sulla base delle disposizioni previste nella corrispondente convenzione e dalla successive disposizioni del Cipe e non in base al metodo di calcolo previsto dalla legge 36/94 e rivisto dalla Corte Costituzionale”.
Se la questione non rivestisse la massima importanza e drammaticità, vista la situazione economica nella quale versano moltissime famiglie e l’incidenza determinante nella crisi delle medesime rappresentata dal livello altissimo raggiunto dalle tariffe (acqua, luce e gas in particolare), ci sarebbe da sorridere di fronte a dichiarazioni del genere perché, francamente, non solo sono incomprensibili ma assolutamente fuori dalla realtà.
Il canone di depurazione è stato introdotto nella cosiddetta Legge Galli e nessun' altra disposizione legislativa aveva od ha attribuito tale facoltà. Se le bollette emesse da Acque Toscane SpA contengono il canone di depurazione- e non si vede come potrebbe essere altrimenti, visto che la legge stabiliva che dovesse essere applicato da tutte le società erogatrici anche in assenza degli impianti con finalità di realizzarli in futuro tramite le risorse accantonate- questo non può che essere stato applicato in osservanza della citata legge. Dunque, non è spiegabile il fatto che una convenzione od una disposizione del Cipe possa ritenersi prevalente rispetto ad una legge ordinaria dello Stato.
Ma la risposta fornita da Acque Toscane SpA è particolarmente indicativa ed illuminante in relazione ai comportamenti tenuti dalle pubbliche amministrazioni e/o dalle partecipate che ritengono il proprio utente più suddito che cittadino. Infatti, da qualsiasi provvedimento avesse origine l’applicazione di un “canone” – nel nostro caso quello di depurazione, ma potrebbe essere riferito a qualsiasi situazione del genere – è evidente che la sua applicabilità potrebbe risultare effettiva solo ed esclusivamente in cambio di un servizio e non di quello che forse domani verrà.
In sostanza, vorrei far notare a questa Società – ma forse sarebbe opportuno dirlo al Comune di Fiesole che se ne avvale – che la sentenza della Corte Costituzionale, anche se riferita in modo specifico e particolare all’articolo 14 della legge 36/94, sancisce un principio generale che dovrebbe essere recepito senza alcuna riserva e soprattutto non cercare il modo di percepire qualcosa senza averne titolo e diritto.
Forse una volta tanto non sarebbe più opportuno e corretto prenderne atto ed evitare di ricorrere a qualsiasi interpretazione – anche tirata per i capelli – pur di conservare lo status-quo? Sarebbe un atto di sensibilità istituzionale apprezzabile ed inoltre odorerebbe di buono.

martedì 11 novembre 2008

Canone di depurazione: Zitto e paga!

Appena la settimana scorsa avevamo affrontato la novità della sentenza n° 335 del 10 Ottobre 2008 della Corte Costituzionale che sanciva l’illegittimità dell’Art. 14, comma 1, legge 5 Gennaio 1994 (disposizioni in materia di risorse idriche) meglio conosciuta come “legge Galli” nonché del testo modificato dall’Art. 28 della legge 31 Luglio 2002 n° 179 ritenendo sostanzialmente non dovuto il “canone di depurazione” applicato indiscriminatamente in bolletta sia pure in assenza dei depuratori od in presenza di loro mancato funzionamento.
Avevamo giustamente esultato per due motivi, il primo perché finalmente vedevamo riconosciuto il giusto diritto dei cittadini di non essere considerati alla stregua di limoni da spremere e, secondo, per la certezza che c’è sempre chi può nel nostro ordinamento porre rimedio a storture ed ingiustizie messe in atto dalla pubblica amministrazione.
Purtroppo il nostro entusiasmo era evidentemente prematuro in quanto proprio in contemporanea con l’uscita della nostra pagina sulla stampa locale venivano pubblicate le dichiarazioni della Acque Toscane S.p.A., la partecipata che ha in gestione il settore idrico del Comune di Fiesole, la quale affermava che “avrebbe continuato ad applicare il canone di depurazione anche per chi vive in zone non dotate di impianti” non essendo in possesso di una mappa delle utenze servite da fogne e depuratore. E se questa affermazione potrebbe essere ritenuta giustificabile, salvo evidentemente porre in atto i provvedimenti per la restituzione delle somme versate in più dai contribuenti che avrebbero avuto titolo all’esclusione del canone, crea invece preoccupazione la successiva considerazione che “solo chi non ha modo di allacciarsi alle fogne è esentato dalla tariffa”.
Non è proprio così e la sentenza che abbiamo richiamato dichiara l’illegittimità degli articoli sopra riportati nella parte in cui questi prevedono “che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi”, ampliando altresì la dichiarazione di incostituzionalità all’art. 155, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n° 152 (norme in materia ambientale) che stabiliva analogo criterio di applicazione del canone di depurazione.
In sostanza, e con buona pace della Acque Toscane S.p.A., il canone deve essere corrisposto, come del resto in tutti i rapporti privatistici è considerato normale, solo in presenza della prestazione del servizio e non certamente per il solo fatto che un domani, forse, sarà realizzato un depuratore.
Penso che questa volta le partecipate, Acque Toscane piuttosto che altre, dovranno rendersi conto che le sentenze – tutte ma in particolare quelle attinenti la costituzionalità di un provvedimento – devono essere applicate senza se e senza ma. E’ un atto dovuto nei confronti dei cittadini che – se possibile una volta per tutte – non possono e non devono essere più considerati sudditi, ma titolari di diritti che il potere politico e chi lo rappresenta non devono più disconoscere impunemente.
Ci sarebbe poi un altro piccolo particolare riferibile all’Art. 14 della legge 5 gennaio 1994 (che abbiamo visto ritenuto incostituzionale in parte) e più precisamente al punto 2) laddove testualmente si dice: “Gli utenti tenuti all'obbligo di versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura, di cui al comma 1, sono esentati dal pagamento di qualsivoglia altra tariffa eventualmente dovuta al medesimo titolo ad altri enti”. Ed allora come la mettiamo per gli oneri di depurazione che gli utenti devono corrispondere alle varie ditte di spurgo delle fosse biologiche per ogni metro cubo prelevato? Perché deve essere corrisposto se la legge dice diversamente?
Antonio Esposito

martedì 4 novembre 2008

In crisi il mercato immobiliare

E’ sotto gli occhi di tutti in modo palese come la grave crisi del mercato immobiliare, scoppiata con una virulenza inaudita negli Stati Uniti, sia ormai arrivata anche nel nostro paese. Ciò ha creato enormi difficoltà ad un comparto determinante per la nostra economia. Ovviamente, Firenze e provincia non potevano essere esenti dalle difficoltà generali ed i primi allarmanti segnali e scricchiolii provocano un allarme diffuso e preoccupazioni sul futuro non indifferenti.
Se fino ad oggi nelle nostre zone questo comparto economico si era barcamenato riuscendo a superare difficoltà palesi in altre zone del paese, ora la situazione è completamente cambiata ed i venti di recessione si fanno sentire in modo sensibile anche da noi.
Circa il 3% in meno di vendite in città- il dato peggiore da dieci anni a questa parte- è quello che risulta da un rapporto di Scenari Immobiliari. Qui si fotografa la situazione prima del verificarsi della crisi economica, la quale proietta come è naturale ombre sinistre su quello che sarà l’andamento del mercato immobiliare nel corso del prossimo anno 2009 tenendo conto che le famiglie a reddito medio-basso non sono più in condizione di accedere al mercato immobiliare. Acquistare quindi casa, sia per le maggiori difficoltà nell’accesso al mutuo creato dalle banche che per l’impossibilità di avere la certezza di poter far fronte alla rata in conseguenza della precarietà del lavoro, diventerà per tali categorie niente più che un sogno.
La questione poi è di primaria importanza per tutti i comuni che hanno basato il proprio bilancio sullo sviluppo urbanistico e le costruzioni, creando ovviamente le condizioni favorevoli alla formazione del deficit delle finanze pubbliche allorquando questo strumento – ripeto legato allo sviluppo del mercato immobiliare – si è trovato a fare i conti con una congiuntura negativa di enorme portata che ne ha limitata l’espansione.
E’ chiaro ormai a tutti (forse lo è meno per la politica e gli amministratori pubblici) che non è più possibile considerare gli oneri urbanistici quasi una partita fissa delle entrate comunali, in quanto sarebbe come fondare sviluppo e servizi dell’ente locale sulle difficoltà di un mercato che, indipendentemente dalla contingente negativa situazione economica, sembra avviato verso una saturazione dell’offerta che fatalmente cambierà e di molto i bilanci comunali.
Non è un caso quello che si è verificato nel Comune di Campi Bisenzio, dove problematiche di carattere giudiziario hanno bloccato il settore urbanistico e provocato un indebitamento notevole, se rapportato alla popolazione, che corrisponde a circa €. 285,00 di gravame per ciascun cittadino, neonati compresi e prospettive difficili per il futuro di questa comunità.
Speriamo che la notizia delle indagini della Magistratura in alcuni Comuni della provincia di Firenze sulla questione dei “derivati” non sia indicativa della nuova tendenza di trovare risorse fuori dai normali canali, perché ciò potrebbe essere indicativo di difficoltà tali da suggerire soluzioni ben poco in linea con l’etica richiesta ai pubblici amministratori che non possono trasformarsi in “giocatori” di borsa.