venerdì 8 maggio 2009

Finanziaria 2008: riqualificazione energetica e fisco

Un bonus fiscale super con possibilità di recupero opzionale. Queste in estrema sintesi le novità introdotte dalla finanziaria 2008 che ha previsto la possibilità per il contribuente di ripartire il credito fiscale del 55% delle spese sostenute in un numero di rate di uguale importo non inferiore a tre e non superiore a dieci sulla base di una scelta che dovrà essere espressa dal contribuente all’atto della prima detrazione e non sarà più modificabile. Restano escluse da questa opportunità le spese sostenute nell’anno 2007 che saranno soggette all’obbligo di detrazione in tre rate annuali come precedentemente previsto.
La super detrazione fiscale è un beneficio riservato a quei contribuenti che, sulla base di un titolo legale, possiedono o detengono un immobile per il quale sono stati effettuati interventi per conseguire un risparmio energetico nonché i condomini quando detti interventi sono stati realizzati sulle parti comuni condominiali. La detrazione sarà consentita anche al familiare convivente (la convivenza deve essere stabile e non limitata ed episodica - come chiarito dall’Agenzia delle Entrate – e che esista prima dell’inizio dei lavori) del possessore così come al detentore dell’abitazione oggetto degli interventi a condizione che i medesimi abbiano sostenute le spese con intestazione al loro nominativo delle fatture e dei bonifici. Ovviamente il diritto alla detrazione compete per interventi realizzati su edifici esistenti e di qualsiasi categoria catastale, rurali compresi.
E’ doveroso ricordare che la detrazione fiscale è prevista per una somma massima di 100.000 euro per interventi di riqualificazione energetica e fino a 60.000 euro per opere relative all’involucro degli edifici. Per i nostri lettori è opportuno specificare che rientrano nelle opere di cui sopra interventi su edifici o parti di essi attinenti pareti, coperture e pavimenti, forniture e posa in opera di materiali per coibentazione, di nuove finestre comprensive di infissi e di miglioramento termico dei vetri esistenti. Sono inoltre detraibili fino ad un massimo di 60.000 euro le spese sostenute per l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda ed, infine, per un massimo di 30.000 euro quelle per la sostituzione, integrale o parziale, degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione ed unitamente alla messa a punto del sistema di distribuzione.
In questa categoria viene compresa, con effetto dal 1 Gennaio 2008, la sostituzione, anche se parziale, di climatizzatori invernali con impianti dotati di pompa di calore ad alta efficienza oppure con impianti geotermici a bassa entalpia con contestuale messa a punto ed equilibratura del sistema di distribuzione. Detto che dal beneficio sono esclusi gli interventi effettuati durante la costruzione degli immobili, si deve precisare che il superbonus del 55% non è cumulabile con la detrazione IRPEF del 36% prevista per il recupero del patrimonio edilizio esistente, mentre sono compatibili altri tipi di incentivi come contributi o finanziamenti che dovranno essere assoggettati a tassazione separata.
Il limite massimo di detrazione spettante deve riferirsi all’unità immobiliare per cui deve essere suddiviso tra i contribuenti (come detto in precedenza detentori o possessori dell’immobile) che hanno partecipato alla spesa in ragione dell’importo effettivamente corrisposto. Analogamente per gli interventi di carattere condominiale l’ammontare massimo di detrazione è collegato a ciascuna delle unità immobiliari che compongono l’edificio con la sola eccezione dell’intervento di riqualificazione energetica che attiene all’intero edificio. Infatti in quest’ultima evenienza l’ammontare massimo di 100.000 euro dovrà essere ripartito tra i condomini che avranno diritto all’incentivazione fiscale. A tutte queste spese detraibili dovranno essere sommate quelle relative alle prestazioni professionali, quelle sostenute per la realizzazione degli interventi nonché quelle necessarie per ottenere la certificazione richiesta per l’ottenimento del beneficio.
Come avviene per le detrazioni fiscali del 36% per ristrutturazioni edilizie è condizione indispensabile che i pagamenti vengano effettuati mediante bonifico bancario o postale nei quali dovranno risultare la causale del versamento, il codice fiscale del contribuente beneficiario della detrazione, il codice fiscale o partita IVA del soggetto in favore del quale il pagamento viene effettuato. Infine, sempre in analogia con le detrazioni fiscali del 36%, sulle fatture dovrà essere specificato il costo della manodopera utilizzata per la realizzazione delle opere.

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