martedì 11 novembre 2008

Canone di depurazione: Zitto e paga!

Appena la settimana scorsa avevamo affrontato la novità della sentenza n° 335 del 10 Ottobre 2008 della Corte Costituzionale che sanciva l’illegittimità dell’Art. 14, comma 1, legge 5 Gennaio 1994 (disposizioni in materia di risorse idriche) meglio conosciuta come “legge Galli” nonché del testo modificato dall’Art. 28 della legge 31 Luglio 2002 n° 179 ritenendo sostanzialmente non dovuto il “canone di depurazione” applicato indiscriminatamente in bolletta sia pure in assenza dei depuratori od in presenza di loro mancato funzionamento.
Avevamo giustamente esultato per due motivi, il primo perché finalmente vedevamo riconosciuto il giusto diritto dei cittadini di non essere considerati alla stregua di limoni da spremere e, secondo, per la certezza che c’è sempre chi può nel nostro ordinamento porre rimedio a storture ed ingiustizie messe in atto dalla pubblica amministrazione.
Purtroppo il nostro entusiasmo era evidentemente prematuro in quanto proprio in contemporanea con l’uscita della nostra pagina sulla stampa locale venivano pubblicate le dichiarazioni della Acque Toscane S.p.A., la partecipata che ha in gestione il settore idrico del Comune di Fiesole, la quale affermava che “avrebbe continuato ad applicare il canone di depurazione anche per chi vive in zone non dotate di impianti” non essendo in possesso di una mappa delle utenze servite da fogne e depuratore. E se questa affermazione potrebbe essere ritenuta giustificabile, salvo evidentemente porre in atto i provvedimenti per la restituzione delle somme versate in più dai contribuenti che avrebbero avuto titolo all’esclusione del canone, crea invece preoccupazione la successiva considerazione che “solo chi non ha modo di allacciarsi alle fogne è esentato dalla tariffa”.
Non è proprio così e la sentenza che abbiamo richiamato dichiara l’illegittimità degli articoli sopra riportati nella parte in cui questi prevedono “che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi”, ampliando altresì la dichiarazione di incostituzionalità all’art. 155, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n° 152 (norme in materia ambientale) che stabiliva analogo criterio di applicazione del canone di depurazione.
In sostanza, e con buona pace della Acque Toscane S.p.A., il canone deve essere corrisposto, come del resto in tutti i rapporti privatistici è considerato normale, solo in presenza della prestazione del servizio e non certamente per il solo fatto che un domani, forse, sarà realizzato un depuratore.
Penso che questa volta le partecipate, Acque Toscane piuttosto che altre, dovranno rendersi conto che le sentenze – tutte ma in particolare quelle attinenti la costituzionalità di un provvedimento – devono essere applicate senza se e senza ma. E’ un atto dovuto nei confronti dei cittadini che – se possibile una volta per tutte – non possono e non devono essere più considerati sudditi, ma titolari di diritti che il potere politico e chi lo rappresenta non devono più disconoscere impunemente.
Ci sarebbe poi un altro piccolo particolare riferibile all’Art. 14 della legge 5 gennaio 1994 (che abbiamo visto ritenuto incostituzionale in parte) e più precisamente al punto 2) laddove testualmente si dice: “Gli utenti tenuti all'obbligo di versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura, di cui al comma 1, sono esentati dal pagamento di qualsivoglia altra tariffa eventualmente dovuta al medesimo titolo ad altri enti”. Ed allora come la mettiamo per gli oneri di depurazione che gli utenti devono corrispondere alle varie ditte di spurgo delle fosse biologiche per ogni metro cubo prelevato? Perché deve essere corrisposto se la legge dice diversamente?
Antonio Esposito

Nessun commento: