martedì 18 novembre 2008

Canone di depurazione: si può applicare la legge che vogliamo

Acque Toscane SpA (che gestisce il servizio nel Comune di Fiesole) ed il suo Amministratore Delegato non riescono proprio a digerire la sentenza della Corte Costituzionale che ha sancito l’illegittimità e quindi l’inapplicabilità del “canone di depurazione” inserito in bolletta dagli enti erogatori del servizio, sia pure in assenza dei depuratori o nell’eventualità di un loro mancato funzionamento.
In un articolo apparso su un quotidiano locale, il responsabile della società chiarisce (bontà sua) che Acque Toscane SpA non ha alcun obbligo di rispettare la sentenza della Corte Costituzionale, in quanto “la tariffa del servizio di fognatura e depurazione del Comune di Fiesole è determinata sulla base delle disposizioni previste nella corrispondente convenzione e dalla successive disposizioni del Cipe e non in base al metodo di calcolo previsto dalla legge 36/94 e rivisto dalla Corte Costituzionale”.
Se la questione non rivestisse la massima importanza e drammaticità, vista la situazione economica nella quale versano moltissime famiglie e l’incidenza determinante nella crisi delle medesime rappresentata dal livello altissimo raggiunto dalle tariffe (acqua, luce e gas in particolare), ci sarebbe da sorridere di fronte a dichiarazioni del genere perché, francamente, non solo sono incomprensibili ma assolutamente fuori dalla realtà.
Il canone di depurazione è stato introdotto nella cosiddetta Legge Galli e nessun' altra disposizione legislativa aveva od ha attribuito tale facoltà. Se le bollette emesse da Acque Toscane SpA contengono il canone di depurazione- e non si vede come potrebbe essere altrimenti, visto che la legge stabiliva che dovesse essere applicato da tutte le società erogatrici anche in assenza degli impianti con finalità di realizzarli in futuro tramite le risorse accantonate- questo non può che essere stato applicato in osservanza della citata legge. Dunque, non è spiegabile il fatto che una convenzione od una disposizione del Cipe possa ritenersi prevalente rispetto ad una legge ordinaria dello Stato.
Ma la risposta fornita da Acque Toscane SpA è particolarmente indicativa ed illuminante in relazione ai comportamenti tenuti dalle pubbliche amministrazioni e/o dalle partecipate che ritengono il proprio utente più suddito che cittadino. Infatti, da qualsiasi provvedimento avesse origine l’applicazione di un “canone” – nel nostro caso quello di depurazione, ma potrebbe essere riferito a qualsiasi situazione del genere – è evidente che la sua applicabilità potrebbe risultare effettiva solo ed esclusivamente in cambio di un servizio e non di quello che forse domani verrà.
In sostanza, vorrei far notare a questa Società – ma forse sarebbe opportuno dirlo al Comune di Fiesole che se ne avvale – che la sentenza della Corte Costituzionale, anche se riferita in modo specifico e particolare all’articolo 14 della legge 36/94, sancisce un principio generale che dovrebbe essere recepito senza alcuna riserva e soprattutto non cercare il modo di percepire qualcosa senza averne titolo e diritto.
Forse una volta tanto non sarebbe più opportuno e corretto prenderne atto ed evitare di ricorrere a qualsiasi interpretazione – anche tirata per i capelli – pur di conservare lo status-quo? Sarebbe un atto di sensibilità istituzionale apprezzabile ed inoltre odorerebbe di buono.

Nessun commento: