martedì 11 marzo 2008

Eventi sismici: cosa fare nelle ristrutturazioni

Ha provocato grandissima paura e preoccupazione l’evento sismico che si è verificato nella zona dell’Appennino tosco-romagnolo, avvertito in modo particolare nei paesi del Mugello e, sia pure con minore intensità, in molta parte della Toscana compresa Firenze.
Spesso ci dimentichiamo delle norme che regolano gli interventi edilizi ai fini della riduzione, se non dell’eliminazione completa, dei danni che eventi del genere possono provocare alle abitazioni. Fra questi, non devono ovviamente esser trascurate le vittime, oltre all’ingente patrimonio artistico che caratterizza la nostra regione.
Per questa ragione, in questo nostro appuntamento settimanale vogliamo affrontare questo tema specifico ricordando per sommi capi quello che è opportuno sapere per evitare al massimo le conseguenze di un evento del genere.
Dal 1982 esiste la nuova classificazione sismica che è stata realizzata dopo il terremoto dell’Irpinia.
Dopo questa classificazione il 50% del territorio della Toscana risulta soggetto ad eventi del genere (la provincia di Firenze totalmente) per cui le costruzioni realizzate, appunto, dal 1982 devono seguire criteri di prevenzione secondo le disposizioni emanate allora e nel tempo aggiornate ed integrate.
Sostanzialmente si può considerare sismico tutto il territorio interno della Regione ad eccezione della costa e delle isole.
Tutte le costruzioni antecedenti il 1982 non sono antisismiche per cui le normative di riferimento da osservare diventano obbligatorie in caso di ristrutturazione. Per questa tipologia di costruzioni, esiste l’obbligo di eseguire interventi di miglioramento sismico ben precisata nelle norme tecniche.
Se l’intervento è consistente, ad esempio una sopraelevazione, un ampliamento o cambi di destinazione d’uso con incrementi di carico, esiste l’obbligo di adeguamento in modo tale da far sì che la struttura si comporti come se fosse nuova e va integrata in tutte le sue componenti (solaio, fondazioni, murature e coperture).
In caso di rialzamento del tetto per creare nuova superficie utile abitabile, e sono interventi abbastanza comuni, devono essere realizzati interventi di adeguamento di tutto l’edificio.
Se l’edificio è stato ben realizzato gli interventi sono limitati, se al contrario fosse già precario gli interventi sono molto consistenti e non raramente possono costare più della ricostruzione.
Gli interventi strutturali di appartamenti in condominio (tipo aperture di porte su muri portanti) in edifici realizzati con tecniche costruttive diverse dal cemento armato (travi, pilastri, etc.) dovrebbero essere effettuati tenendo ben presente che si viene ad interessare l’intero edificio e, pertanto, da concordare con il condominio ai fini di non mettere a rischio tutto l’immobile.
Le pratiche relative a questo genere di interventi devono essere presentate al Genio Civile il quale effettua dei controlli a campione nelle zone a più bassa sismicità e su tutte le pratiche relative a lavori svolti in zone a più alta sismicità, proprio come il Mugello.
La violazione delle norme sismiche non è sanabile in via amministrativa, ma comporta un procedimento penale a carico di chi le ha realizzate, dell’impresa e del direttore dei lavori.

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