venerdì 5 giugno 2009

ICI: siamo all’acconto del 16 giugno

Anche se ormai si tratta di un’imposta rimasta in vigore per le seconde case, gli immobili sfitti o per quelli dati in locazione, è bene ricordare ai nostri lettori che entro il prossimo 16 Giugno dovrà essere versato l’acconto dell’I.C.I. Premesso che è confermata l’esenzione, con alcune eccezioni che peraltro vedremo in seguito, per l’abitazione principale e le pertinenze, per cui di questa imposta si parla molto meno, riteniamo necessario fornire alcune indicazioni a quei proprietari che in questi giorni si trovano ad affrontare questa nuova scadenza – nel caso specifico l’acconto – anche se non ci sono particolari e rilevanti novità da segnalare e sottolineare.
Com’è ormai consuetudine quando ci troviamo a parlare di tasse, imposte ed altri tributi restano sempre molte perplessità nell’individuazione degli immobili per i quali, a parte l’abitazione principale, è stato riconosciuto il diritto all’esenzione e quindi – in questo caso niente di nuovo sotto il sole del sistema tributario – dovremo armarci di pazienza per riuscire a districarsi nelle norme vigenti per capire se l’imposta sia o meno dovuta.
Detto dell’abitazione principale, che quasi sempre coincide con la residenza anagrafica, e ribadito che l’esenzione non è riconosciuta a quelle più lussuose (categorie catastali A1, A8 ed A9 sia pure adibite ad abitazione principale), l’imposta deve ritenersi dovuta per le residenze secondarie (quindi le case al mare o in montagna), per gli immobili dati in locazione oppure sfitti e sugli immobili ad uso diverso dalle abitazioni (come negozi, uffici, magazzini, etc.) ed infine sui terreni agricoli – con la sola eccezione di piccoli orti – e sulle aree edificabili. Il pagamento è dovuto non solo dai proprietari ma anche dai titolari di un diritto reale sul medesimo bene quali l’usufrutto, l’uso, l’abitazione, l’enfiteusi e la superficie) nonché da coloro che utilizzano immobili in leasing.
Nell’ipotesi di più proprietari ciascuno di questi dovrà corrispondere l’imposta in ragione della propria quota di possesso e in relazione ai mesi di possesso tenendo presente che dopo il quindicesimo giorno deve esse considerato un mese.
Mentre la prima rata, come ricordato nel titolo, deve essere versata entro il 16 Giugno, la seconda – a saldo – dovrà essere corrisposta entro il 16 dicembre. Unica eccezione i cittadini residenti all’estero che possono pagare l’I.C.I. in un’unica rata entro il 16 dicembre con l’aggiunta degli interessi del 3% sulla rata da versare a giugno.
Calcolare l’imposta dovuta, per chi da lungo tempo è proprietario di immobili non si tratta più di un problema, non è particolarmente difficile (ricordiamo che sul sito di Confedilizia – www.confedilizia.it – esiste una procedura specifica per il calcolo dell’imposta). Si tratterà di trovare la base imponibile prendendo la rendita catastale – il dato è rilevabile dal rogito o potrà essere chiesto con una semplicissima visura catastale – e rivalutarla del 5%. Ottenuta così la rendita si tratterà di moltiplicarla per una serie di coefficienti che sono legati alla tipologia dell’immobile. Da tenere presente che non si può più utilizzare una “rendita presunta” per cui in mancanza di questa sarà obbligatorio richiederla.
Per effettuare il calcolo si dovrà tenere conto dei seguenti coefficienti:
- 100 per le abitazioni – categoria catastale A ad esclusione della A10 -, i box (categoria C6) ed i magazzini;
- 50 per uffici e studi (categoria A10) e per i capannoni (categoria D);
- 34 per i negozi (categoria C1).
Nel caso dei terreni agricoli (si deve fare riferimento solo a quelli coltivati imprenditorialmente escludendo quindi quelli incolti o coltivati solo occasionalmente) si dovrà rivalutare del 25% il reddito dominicale moltiplicandolo poi per 75. Nel caso di aree fabbricabili si dovrà fare riferimento al valore commerciale al 1° Gennaio.
Come abbiamo detto in precedenza l’I.C.I. resta in vigore per gli immobili di categoria catastale A1 – signorili – A8 – ville – ed A9 – castelli, palazzi – anche se adibite ad abitazione principale. Per questi immobili rimane, come per il passato, il diritto ad una detrazione di euro 103,29 che molti comuni hanno arrotondato ad euro 104,00. Ovviamente la detrazione competerà per i mesi in cui l’immobile è stato direttamente utilizzato e dovrà, inoltre, essere divisa tra i comproprietari che vivono nell’abitazione. Nel caso in cui solo uno dei proprietari avesse la residenza nell’appartamento la detrazione competerà esclusivamente ed interamente a questo.
Con il pagamento del 16 di Giugno (acconto) si versa quanto dovuto per il periodo gennaio-giugno mentre a dicembre oltre a versare quanto dovuto per il secondo semestre si potranno corrispondere somme non conteggiate come acconto. Normalmente in presenza di un possesso per tutto l’anno dovrà essere corrisposto il 50% dell’intera somma dovuta. Poiché non è raro che alcuni comuni deliberino le aliquote ovvero stabiliscano i soggetti titolari di detrazioni e/o agevolazioni solo dopo la data di scadenza dell’acconto, sarà possibile versare il 50% della somma dovuta per l’anno precedente – ovviamente tenendo conto del periodo di effettivo possesso in relazione ad eventuali variazioni del proprio patrimonio in conseguenza di acquisti, vendite, successioni – provvedendo a sanare eventuali differenze derivanti da decisioni dell’amministrazione comunale intervenute in ritardo con il saldo da versare a dicembre.
In pratica, per semplicità, si potrebbe così schematizzare:
- calcolare l’imposta da versare sulla base delle aliquote dell’anno 2008;
- determinare l’imposta dovuta sulla base della quota e del periodo di effettivo possesso;
- sottrarre la detrazione per l’abitazione principale (esclusivamente per gli immobili di categoria catastale A1, A8 e A9);
- calcolare l’importo della prima rata corrispondente all’I.C.I. dovuta per il 1° semestre (nella misura del 50% del totale se il possesso è riferito a tutto l’anno);
- versamento del saldo mediante il ricalcolo dell’imposta sulla base delle regole emanate dai comuni per l’anno 2009 detraendo l’acconto versato.
Poiché per interpretazione dei comuni l’uso delle aliquote dell’anno 2009 – nell’ipotesi che fossero inferiori a quelle del 2008 – sarebbe possibile solo mediante versamento dell’I.C.I. in unica soluzione , sarebbe consigliabile applicare la procedura indicata in precedenza anche nell’ipotesi che fossero note le aliquote e le detrazioni dell’anno 2009 ed, ovviamente, possibile versare l’acconto corrispondente alla misura prevista.

Nessun commento: