Nell’editoriale del 7 Maggio u.s. avevamo espresso le nostre perplessità in ordine al rifiuto interposto dalla maggioranza che governa il Comune di Campi Bisenzio all’eliminazione dell’ICI sui canoni di locazione concordati (che scaturiscono dai cosiddetti “patti territoriali” stipulati dalle organizzazioni degli inquilini, quelle dei proprietari e dagli enti locali). Le nostre esternazioni sono state oggetto di una sorta di gogna mediatica su tutti i giornali locali (ultima perla l’intervento del capogruppo PD su “Disegno Comune” – mensile edito dall’amministrazione comunale di Campi Bisenzio) con l’accusa di voler arrecare un danno economico notevole ed una conseguente riduzione dei servizi da parte del Sindaco e della giunta.
A niente è valso far notare il limitato impatto economico di un simile provvedimento. Allo stesso modo, non è stato colto il grande valore simbolico del provvedimento medesimo in termini di creazione di un nuovo rapporto con il mondo della piccola proprietà. La conseguenza di questa rinnovata relazione sarebbe oltretutto il reperimento di alloggi ora bloccati da una sorta di sfiducia nel sistema delle “locazioni”, dovuta sia a problematiche fiscali che alle difficoltà derivanti dall’impossibilità di rientrare in possesso in tempi brevi del bene, perfino in presenza di sfratti per morosità.
Siamo rimasti sorpresi ed anche sconcertati, dalle dichiarazioni dell’Assessore alle politiche abitative del Comune di Campi Bisenzio che testualmente ha affermato “si intende avviare un ragionamento in ordine all’utilizzo delle misure fiscali generali per alleviare la tensione abitativa e favorire l’aumento dell’offerta di abitazioni sul mercato. Potrebbe essere affrontato il tema dell’ICI, verso il quale c’è una sensibilità da parte dei piccoli proprietari, stante che il mercato dell’offerta degli alloggi in locazione è composto in stragrande maggioranza da questa tipologia di persone”. Una tesi ripresa nella relazione del SUNIA che “sollecita la ripresa del tavolo di trattativa per il rinnovo degli accordi territoriali stipulati nel lontano 2004 e l’eventuale estensione dell’azzeramento dell’ICI come deliberato dal Comune di Firenze”.
Allora ci è sorta spontanea la domanda: ma il capogruppo del P.d. parlava per se stesso o per la maggioranza? E dietro questa serie di attacchi c’era soltanto una posizione personale o quella del Sindaco e Giunta? In parole povere: ma chi governa a livello locale ha le idee chiare? Ai posteri l’ardua sentenza.
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giovedì 20 maggio 2010
venerdì 7 maggio 2010
A proposito di "federalismo fiscale"!!!
Ci eravamo posti più volte la domanda su come sarebbe stato interpretato il “federalismo fiscale” tanto sbandierato in questi ultimi mesi e sul quale sembra che si debba giocare la vita stessa del Paese, per altro scosso da ben altri problemi ed ancora più preoccupato per le notizie poco rassicuranti che provengono dai nostri vicini greci. Tuttavia, ancora non abbiamo ricevuto notizie precise su finalità e contenuti di un provvedimento al quale vengono attribuite proprietà talmente eccezionali da risolvere per sempre problemi di tutti i tipi e di qualsivoglia natura.
Il Paese è economicamente allo sbando? Ci pensa il federalismo fiscale! Gli enti locali versano in cattive acque per una dissennata politica della spesa? Ci pensa il federalismo fiscale! I cittadini (non parliamo poi dei consumatori) non hanno – salvo rarissime eccezioni - più fiducia nelle loro istituzioni? Niente paura: ancora una volta, ci pensa il federalismo fiscale!
Questa la cornice di un quadro che, ribadiamo, deve essere completamente disegnato, partendo dal presupposto che sarà comunque difficilissimo mettere insieme una gamma armonica di colori in quanto il pennello passa da una mano all’altra senza un senso logico ed un efficace coordinamento del grandissimo numero di soggetti che, necessariamente, dovranno dire la loro.
Nel nostro piccolo a Campi Bisenzio abbiamo avuto la prova, purtroppo, di cosa ci aspetta. E’ accaduto in occasione di un recente consiglio comunale nel corso del quale ad una precisa richiesta di togliere l’ICI (prevista al 4,8 per mille con applicazione delle detrazioni) per le abitazioni a canone concordato al solo fine di favorire il ritorno sul mercato di qualche appartamento da cedere in locazione a chi si trova in difficoltà nella ricerca di una casa, c’è stata una sollevazione di sindaco e giunta che hanno giudicata la proposta una sorta di reato di lesa maestà – meglio sarebbe dire di “lesa tassazione” – e di attentato alle risorse economiche del comune.
A niente è servito spiegare che si sarebbe trattato di un incentivo “simbolico” visto il numero limitato degli appartamenti comunque reperibili (10 o 20 sarebbe già un numero importante per alleviare la penuria di alloggi ma evidentemente insufficiente per risolvere in modo esaustivo il problema) e del tutto insignificante per le risorse dell’amministrazione comunale. La somma in discussione, infatti, sarebbe stata nell’ordine dei 4/5.000 euro annui, recuperabili forse con una semplice riduzione di spese superflue e/o comprimibili senza alcun danno. E neppure è servito far notare che la stessa somma, senza voler economizzare su altre voci, poteva essere recuperata semplicemente con il risparmio dell’importo da erogare per contributi in conto locazione, in quanto (è semplicemente una piccola operazione di matematica elementare) i canoni concordati sono quasi la metà di quelli liberi.
E’ stata la classica dimostrazione pratica di come sarà interpretato il federalismo fiscale da chi ci amministra a livello locale. Inoltre, si è avuta la conferma – cosa che abbiamo sostenuto in molte occasioni – che pur cambiando le regole non si modifica niente se non cambiano la mentalità ed il comportamento dei nostri amministratori.
Il Paese è economicamente allo sbando? Ci pensa il federalismo fiscale! Gli enti locali versano in cattive acque per una dissennata politica della spesa? Ci pensa il federalismo fiscale! I cittadini (non parliamo poi dei consumatori) non hanno – salvo rarissime eccezioni - più fiducia nelle loro istituzioni? Niente paura: ancora una volta, ci pensa il federalismo fiscale!
Questa la cornice di un quadro che, ribadiamo, deve essere completamente disegnato, partendo dal presupposto che sarà comunque difficilissimo mettere insieme una gamma armonica di colori in quanto il pennello passa da una mano all’altra senza un senso logico ed un efficace coordinamento del grandissimo numero di soggetti che, necessariamente, dovranno dire la loro.
Nel nostro piccolo a Campi Bisenzio abbiamo avuto la prova, purtroppo, di cosa ci aspetta. E’ accaduto in occasione di un recente consiglio comunale nel corso del quale ad una precisa richiesta di togliere l’ICI (prevista al 4,8 per mille con applicazione delle detrazioni) per le abitazioni a canone concordato al solo fine di favorire il ritorno sul mercato di qualche appartamento da cedere in locazione a chi si trova in difficoltà nella ricerca di una casa, c’è stata una sollevazione di sindaco e giunta che hanno giudicata la proposta una sorta di reato di lesa maestà – meglio sarebbe dire di “lesa tassazione” – e di attentato alle risorse economiche del comune.
A niente è servito spiegare che si sarebbe trattato di un incentivo “simbolico” visto il numero limitato degli appartamenti comunque reperibili (10 o 20 sarebbe già un numero importante per alleviare la penuria di alloggi ma evidentemente insufficiente per risolvere in modo esaustivo il problema) e del tutto insignificante per le risorse dell’amministrazione comunale. La somma in discussione, infatti, sarebbe stata nell’ordine dei 4/5.000 euro annui, recuperabili forse con una semplice riduzione di spese superflue e/o comprimibili senza alcun danno. E neppure è servito far notare che la stessa somma, senza voler economizzare su altre voci, poteva essere recuperata semplicemente con il risparmio dell’importo da erogare per contributi in conto locazione, in quanto (è semplicemente una piccola operazione di matematica elementare) i canoni concordati sono quasi la metà di quelli liberi.
E’ stata la classica dimostrazione pratica di come sarà interpretato il federalismo fiscale da chi ci amministra a livello locale. Inoltre, si è avuta la conferma – cosa che abbiamo sostenuto in molte occasioni – che pur cambiando le regole non si modifica niente se non cambiano la mentalità ed il comportamento dei nostri amministratori.
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venerdì 5 giugno 2009
ICI: siamo all’acconto del 16 giugno
Anche se ormai si tratta di un’imposta rimasta in vigore per le seconde case, gli immobili sfitti o per quelli dati in locazione, è bene ricordare ai nostri lettori che entro il prossimo 16 Giugno dovrà essere versato l’acconto dell’I.C.I. Premesso che è confermata l’esenzione, con alcune eccezioni che peraltro vedremo in seguito, per l’abitazione principale e le pertinenze, per cui di questa imposta si parla molto meno, riteniamo necessario fornire alcune indicazioni a quei proprietari che in questi giorni si trovano ad affrontare questa nuova scadenza – nel caso specifico l’acconto – anche se non ci sono particolari e rilevanti novità da segnalare e sottolineare.
Com’è ormai consuetudine quando ci troviamo a parlare di tasse, imposte ed altri tributi restano sempre molte perplessità nell’individuazione degli immobili per i quali, a parte l’abitazione principale, è stato riconosciuto il diritto all’esenzione e quindi – in questo caso niente di nuovo sotto il sole del sistema tributario – dovremo armarci di pazienza per riuscire a districarsi nelle norme vigenti per capire se l’imposta sia o meno dovuta.
Detto dell’abitazione principale, che quasi sempre coincide con la residenza anagrafica, e ribadito che l’esenzione non è riconosciuta a quelle più lussuose (categorie catastali A1, A8 ed A9 sia pure adibite ad abitazione principale), l’imposta deve ritenersi dovuta per le residenze secondarie (quindi le case al mare o in montagna), per gli immobili dati in locazione oppure sfitti e sugli immobili ad uso diverso dalle abitazioni (come negozi, uffici, magazzini, etc.) ed infine sui terreni agricoli – con la sola eccezione di piccoli orti – e sulle aree edificabili. Il pagamento è dovuto non solo dai proprietari ma anche dai titolari di un diritto reale sul medesimo bene quali l’usufrutto, l’uso, l’abitazione, l’enfiteusi e la superficie) nonché da coloro che utilizzano immobili in leasing.
Nell’ipotesi di più proprietari ciascuno di questi dovrà corrispondere l’imposta in ragione della propria quota di possesso e in relazione ai mesi di possesso tenendo presente che dopo il quindicesimo giorno deve esse considerato un mese.
Mentre la prima rata, come ricordato nel titolo, deve essere versata entro il 16 Giugno, la seconda – a saldo – dovrà essere corrisposta entro il 16 dicembre. Unica eccezione i cittadini residenti all’estero che possono pagare l’I.C.I. in un’unica rata entro il 16 dicembre con l’aggiunta degli interessi del 3% sulla rata da versare a giugno.
Calcolare l’imposta dovuta, per chi da lungo tempo è proprietario di immobili non si tratta più di un problema, non è particolarmente difficile (ricordiamo che sul sito di Confedilizia – www.confedilizia.it – esiste una procedura specifica per il calcolo dell’imposta). Si tratterà di trovare la base imponibile prendendo la rendita catastale – il dato è rilevabile dal rogito o potrà essere chiesto con una semplicissima visura catastale – e rivalutarla del 5%. Ottenuta così la rendita si tratterà di moltiplicarla per una serie di coefficienti che sono legati alla tipologia dell’immobile. Da tenere presente che non si può più utilizzare una “rendita presunta” per cui in mancanza di questa sarà obbligatorio richiederla.
Per effettuare il calcolo si dovrà tenere conto dei seguenti coefficienti:
- 100 per le abitazioni – categoria catastale A ad esclusione della A10 -, i box (categoria C6) ed i magazzini;
- 50 per uffici e studi (categoria A10) e per i capannoni (categoria D);
- 34 per i negozi (categoria C1).
Nel caso dei terreni agricoli (si deve fare riferimento solo a quelli coltivati imprenditorialmente escludendo quindi quelli incolti o coltivati solo occasionalmente) si dovrà rivalutare del 25% il reddito dominicale moltiplicandolo poi per 75. Nel caso di aree fabbricabili si dovrà fare riferimento al valore commerciale al 1° Gennaio.
Come abbiamo detto in precedenza l’I.C.I. resta in vigore per gli immobili di categoria catastale A1 – signorili – A8 – ville – ed A9 – castelli, palazzi – anche se adibite ad abitazione principale. Per questi immobili rimane, come per il passato, il diritto ad una detrazione di euro 103,29 che molti comuni hanno arrotondato ad euro 104,00. Ovviamente la detrazione competerà per i mesi in cui l’immobile è stato direttamente utilizzato e dovrà, inoltre, essere divisa tra i comproprietari che vivono nell’abitazione. Nel caso in cui solo uno dei proprietari avesse la residenza nell’appartamento la detrazione competerà esclusivamente ed interamente a questo.
Con il pagamento del 16 di Giugno (acconto) si versa quanto dovuto per il periodo gennaio-giugno mentre a dicembre oltre a versare quanto dovuto per il secondo semestre si potranno corrispondere somme non conteggiate come acconto. Normalmente in presenza di un possesso per tutto l’anno dovrà essere corrisposto il 50% dell’intera somma dovuta. Poiché non è raro che alcuni comuni deliberino le aliquote ovvero stabiliscano i soggetti titolari di detrazioni e/o agevolazioni solo dopo la data di scadenza dell’acconto, sarà possibile versare il 50% della somma dovuta per l’anno precedente – ovviamente tenendo conto del periodo di effettivo possesso in relazione ad eventuali variazioni del proprio patrimonio in conseguenza di acquisti, vendite, successioni – provvedendo a sanare eventuali differenze derivanti da decisioni dell’amministrazione comunale intervenute in ritardo con il saldo da versare a dicembre.
In pratica, per semplicità, si potrebbe così schematizzare:
- calcolare l’imposta da versare sulla base delle aliquote dell’anno 2008;
- determinare l’imposta dovuta sulla base della quota e del periodo di effettivo possesso;
- sottrarre la detrazione per l’abitazione principale (esclusivamente per gli immobili di categoria catastale A1, A8 e A9);
- calcolare l’importo della prima rata corrispondente all’I.C.I. dovuta per il 1° semestre (nella misura del 50% del totale se il possesso è riferito a tutto l’anno);
- versamento del saldo mediante il ricalcolo dell’imposta sulla base delle regole emanate dai comuni per l’anno 2009 detraendo l’acconto versato.
Poiché per interpretazione dei comuni l’uso delle aliquote dell’anno 2009 – nell’ipotesi che fossero inferiori a quelle del 2008 – sarebbe possibile solo mediante versamento dell’I.C.I. in unica soluzione , sarebbe consigliabile applicare la procedura indicata in precedenza anche nell’ipotesi che fossero note le aliquote e le detrazioni dell’anno 2009 ed, ovviamente, possibile versare l’acconto corrispondente alla misura prevista.
Com’è ormai consuetudine quando ci troviamo a parlare di tasse, imposte ed altri tributi restano sempre molte perplessità nell’individuazione degli immobili per i quali, a parte l’abitazione principale, è stato riconosciuto il diritto all’esenzione e quindi – in questo caso niente di nuovo sotto il sole del sistema tributario – dovremo armarci di pazienza per riuscire a districarsi nelle norme vigenti per capire se l’imposta sia o meno dovuta.
Detto dell’abitazione principale, che quasi sempre coincide con la residenza anagrafica, e ribadito che l’esenzione non è riconosciuta a quelle più lussuose (categorie catastali A1, A8 ed A9 sia pure adibite ad abitazione principale), l’imposta deve ritenersi dovuta per le residenze secondarie (quindi le case al mare o in montagna), per gli immobili dati in locazione oppure sfitti e sugli immobili ad uso diverso dalle abitazioni (come negozi, uffici, magazzini, etc.) ed infine sui terreni agricoli – con la sola eccezione di piccoli orti – e sulle aree edificabili. Il pagamento è dovuto non solo dai proprietari ma anche dai titolari di un diritto reale sul medesimo bene quali l’usufrutto, l’uso, l’abitazione, l’enfiteusi e la superficie) nonché da coloro che utilizzano immobili in leasing.
Nell’ipotesi di più proprietari ciascuno di questi dovrà corrispondere l’imposta in ragione della propria quota di possesso e in relazione ai mesi di possesso tenendo presente che dopo il quindicesimo giorno deve esse considerato un mese.
Mentre la prima rata, come ricordato nel titolo, deve essere versata entro il 16 Giugno, la seconda – a saldo – dovrà essere corrisposta entro il 16 dicembre. Unica eccezione i cittadini residenti all’estero che possono pagare l’I.C.I. in un’unica rata entro il 16 dicembre con l’aggiunta degli interessi del 3% sulla rata da versare a giugno.
Calcolare l’imposta dovuta, per chi da lungo tempo è proprietario di immobili non si tratta più di un problema, non è particolarmente difficile (ricordiamo che sul sito di Confedilizia – www.confedilizia.it – esiste una procedura specifica per il calcolo dell’imposta). Si tratterà di trovare la base imponibile prendendo la rendita catastale – il dato è rilevabile dal rogito o potrà essere chiesto con una semplicissima visura catastale – e rivalutarla del 5%. Ottenuta così la rendita si tratterà di moltiplicarla per una serie di coefficienti che sono legati alla tipologia dell’immobile. Da tenere presente che non si può più utilizzare una “rendita presunta” per cui in mancanza di questa sarà obbligatorio richiederla.
Per effettuare il calcolo si dovrà tenere conto dei seguenti coefficienti:
- 100 per le abitazioni – categoria catastale A ad esclusione della A10 -, i box (categoria C6) ed i magazzini;
- 50 per uffici e studi (categoria A10) e per i capannoni (categoria D);
- 34 per i negozi (categoria C1).
Nel caso dei terreni agricoli (si deve fare riferimento solo a quelli coltivati imprenditorialmente escludendo quindi quelli incolti o coltivati solo occasionalmente) si dovrà rivalutare del 25% il reddito dominicale moltiplicandolo poi per 75. Nel caso di aree fabbricabili si dovrà fare riferimento al valore commerciale al 1° Gennaio.
Come abbiamo detto in precedenza l’I.C.I. resta in vigore per gli immobili di categoria catastale A1 – signorili – A8 – ville – ed A9 – castelli, palazzi – anche se adibite ad abitazione principale. Per questi immobili rimane, come per il passato, il diritto ad una detrazione di euro 103,29 che molti comuni hanno arrotondato ad euro 104,00. Ovviamente la detrazione competerà per i mesi in cui l’immobile è stato direttamente utilizzato e dovrà, inoltre, essere divisa tra i comproprietari che vivono nell’abitazione. Nel caso in cui solo uno dei proprietari avesse la residenza nell’appartamento la detrazione competerà esclusivamente ed interamente a questo.
Con il pagamento del 16 di Giugno (acconto) si versa quanto dovuto per il periodo gennaio-giugno mentre a dicembre oltre a versare quanto dovuto per il secondo semestre si potranno corrispondere somme non conteggiate come acconto. Normalmente in presenza di un possesso per tutto l’anno dovrà essere corrisposto il 50% dell’intera somma dovuta. Poiché non è raro che alcuni comuni deliberino le aliquote ovvero stabiliscano i soggetti titolari di detrazioni e/o agevolazioni solo dopo la data di scadenza dell’acconto, sarà possibile versare il 50% della somma dovuta per l’anno precedente – ovviamente tenendo conto del periodo di effettivo possesso in relazione ad eventuali variazioni del proprio patrimonio in conseguenza di acquisti, vendite, successioni – provvedendo a sanare eventuali differenze derivanti da decisioni dell’amministrazione comunale intervenute in ritardo con il saldo da versare a dicembre.
In pratica, per semplicità, si potrebbe così schematizzare:
- calcolare l’imposta da versare sulla base delle aliquote dell’anno 2008;
- determinare l’imposta dovuta sulla base della quota e del periodo di effettivo possesso;
- sottrarre la detrazione per l’abitazione principale (esclusivamente per gli immobili di categoria catastale A1, A8 e A9);
- calcolare l’importo della prima rata corrispondente all’I.C.I. dovuta per il 1° semestre (nella misura del 50% del totale se il possesso è riferito a tutto l’anno);
- versamento del saldo mediante il ricalcolo dell’imposta sulla base delle regole emanate dai comuni per l’anno 2009 detraendo l’acconto versato.
Poiché per interpretazione dei comuni l’uso delle aliquote dell’anno 2009 – nell’ipotesi che fossero inferiori a quelle del 2008 – sarebbe possibile solo mediante versamento dell’I.C.I. in unica soluzione , sarebbe consigliabile applicare la procedura indicata in precedenza anche nell’ipotesi che fossero note le aliquote e le detrazioni dell’anno 2009 ed, ovviamente, possibile versare l’acconto corrispondente alla misura prevista.
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venerdì 20 marzo 2009
ICI ed aree fabbricabili
Questa volta il nostro appuntamento settimanale si occupa di un problema particolarmente sentito da molti cittadini i quali, come accaduto a Campi Bisenzio con le note vicende giudiziarie che hanno di fatto fermato per lungo tempo l’attività edilizia, hanno protestato vibratamente per essersi visti addebitare somme esagerate per l’ICI sulle aree dichiarate fabbricabili ed al contrario sostanzialmente bloccate.
Per questo, contrariamente al solito, ci avvaliamo di un intervento del nostro Presidente nazionale che sul mensile dell’associazione esamina il problema delle aree fabbricali e della relativa imposta alla luce di una sentenza della Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia particolarmente interessante e tale da aprire prospettive per coloro i quali hanno vissuto sulla propria pelle queste situazioni.
“L’inserimento di un’area in un Piano regolatore anche solo adottato, rende la stessa imponibile ai fini Ici indipendentemente dal suo successivo inserimento in un piano attuativo e, dunque, dalla sua concreta edificabilità. Lo ha stabilito una norma (di “interpretazione autentica” della previgente normativa) della manovra Bersani-Visco del 2006, norma ritenuta da molti commentatori criticabile sul piano dei buoni, e corretti, rapporti che dovrebbero intercorrere tra Fisco e cittadini. Ma ora vengono vieppiù al pettine i nodi creati da un legislatore (affamato di soldi) che ha di fatto stabilito – come visto – l’imponibilità ai fini Ici anche di aree in realtà non fabbricabili, se non in modo del tutto remoto (o, addirittura, ad iniziativa – in caso di previsione della necessità di un piano di attuazione pubblico – dello stesso ente impositore). In un’esemplare sentenza, la Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia (Presidente Nicastro, relatore Crotti) ha così stabilito che se non si può contestare – sulla base della previsione di legge, avallata dalla Corte costituzionale – l’imponibilità, si può e si deve contestare il valore attribuito da parte del Comune interessato alle aree di cui trattasi, e così prenderle in esame – ad una ad una – in relazione al loro (concreto) grado di edificabilità e, quindi, considerando il loro conseguente valore. Insomma, siffatte aree saranno anche - per legge – imponibili. Ma nello stabilirne il valore (e quindi nel determinare l’imposta) si dovrà – hanno detto i giudici tributari emiliani – tener conto del fatto che, in molti casi, si tratta di una fabbricabilità puramente in astratto. Presidente Confedilizia Corrado Sforza Fogliani“
Di nostro, alle considerazioni importantissime del Presidente, vorremmo solo esprimere la speranza – che fino da adesso consideriamo vana ed utopistica – che le amministrazioni locali prendano atto della sentenza che abbiamo riportato evitando a tutti i cittadini interessati di ricorrere alle varie Commissioni tributarie provinciali per vedersi riconosciuto il diritto ad un equo trattamento fiscale. Purtroppo i precedenti, vedi la questione del canone di depurazione con la corsa alla decretazione che di fatto ha inserito il “canone per l’idea”, non depongono a favore di questo auspicio ma prospettano l’adozione di apposite iniziative comprese quelle di Confedilizia nelle varie sedi territoriali dell’associazione.
Per questo, contrariamente al solito, ci avvaliamo di un intervento del nostro Presidente nazionale che sul mensile dell’associazione esamina il problema delle aree fabbricali e della relativa imposta alla luce di una sentenza della Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia particolarmente interessante e tale da aprire prospettive per coloro i quali hanno vissuto sulla propria pelle queste situazioni.
“L’inserimento di un’area in un Piano regolatore anche solo adottato, rende la stessa imponibile ai fini Ici indipendentemente dal suo successivo inserimento in un piano attuativo e, dunque, dalla sua concreta edificabilità. Lo ha stabilito una norma (di “interpretazione autentica” della previgente normativa) della manovra Bersani-Visco del 2006, norma ritenuta da molti commentatori criticabile sul piano dei buoni, e corretti, rapporti che dovrebbero intercorrere tra Fisco e cittadini. Ma ora vengono vieppiù al pettine i nodi creati da un legislatore (affamato di soldi) che ha di fatto stabilito – come visto – l’imponibilità ai fini Ici anche di aree in realtà non fabbricabili, se non in modo del tutto remoto (o, addirittura, ad iniziativa – in caso di previsione della necessità di un piano di attuazione pubblico – dello stesso ente impositore). In un’esemplare sentenza, la Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia (Presidente Nicastro, relatore Crotti) ha così stabilito che se non si può contestare – sulla base della previsione di legge, avallata dalla Corte costituzionale – l’imponibilità, si può e si deve contestare il valore attribuito da parte del Comune interessato alle aree di cui trattasi, e così prenderle in esame – ad una ad una – in relazione al loro (concreto) grado di edificabilità e, quindi, considerando il loro conseguente valore. Insomma, siffatte aree saranno anche - per legge – imponibili. Ma nello stabilirne il valore (e quindi nel determinare l’imposta) si dovrà – hanno detto i giudici tributari emiliani – tener conto del fatto che, in molti casi, si tratta di una fabbricabilità puramente in astratto. Presidente Confedilizia Corrado Sforza Fogliani“
Di nostro, alle considerazioni importantissime del Presidente, vorremmo solo esprimere la speranza – che fino da adesso consideriamo vana ed utopistica – che le amministrazioni locali prendano atto della sentenza che abbiamo riportato evitando a tutti i cittadini interessati di ricorrere alle varie Commissioni tributarie provinciali per vedersi riconosciuto il diritto ad un equo trattamento fiscale. Purtroppo i precedenti, vedi la questione del canone di depurazione con la corsa alla decretazione che di fatto ha inserito il “canone per l’idea”, non depongono a favore di questo auspicio ma prospettano l’adozione di apposite iniziative comprese quelle di Confedilizia nelle varie sedi territoriali dell’associazione.
venerdì 12 settembre 2008
Quale Federalismo fiscale?
Quello che nello scorso numero del giornale avevamo accennato, peraltro in modo abbastanza sommario per le notizie piuttosto confuse e contraddittorie fornite da autorevoli esponenti di Governo, trova sempre maggiori conferme dalle ultime informazioni che trapelano in merito alla bozza relativa alla nuova legge del “federalismo fiscale”.
La ragione ed il buon senso avrebbero suggerito di intervenire in questa materia delicatissima ed importante per i futuri assetti della pubblica amministrazione in maniera seria percependo, prima di tutto, che un provvedimento del genere rappresenterebbe non solo una modifica epocale e storica, ma anche l’occasione giusta per portare la spesa pubblica nell’alveo di correttezza e morigeratezza che allo stato attuale sono e sembrerebbero restare, una pura e semplice utopia.
Non a caso sull’ipotesi di far rientrare dalla finestra un’imposta iniqua come l’I.C.I., applicata peraltro senza alcun rispetto delle norme costituzionali che regolano il sistema impositivo nel nostro paese, abolita per le abitazioni direttamente occupate - con grande rilievo mediatico sia in campagna elettorale che dopo l’attuazione del provvedimento - si è scatenato un vero e proprio putiferio fra ministri dello stesso Governo.
Che il ministro Calderoli, a seguito delle polemiche e contestazioni da parte di suoi autorevoli colleghi, abbia risposto risentito che la proposta rappresenta solo una “bozza” sulla quale discutere significa molto poco in quanto soltanto aver pensato di reintrodurre a favore dei comuni la possibilità di istituire una nuova imposizione sulla casa – anche la prima casa – rappresenta un preoccupante segnale di come si intende il tanto sbandierato “federalismo fiscale”. In parole povere si tratterebbe di lasciare inalterato tutto il castello esistente consentendo agli enti locali di applicare nuove imposte e tasse.
Tutto ciò, caro Ministro, non doveva neppure essere contenuto nella bozza perché se il provvedimento dovesse essere ridotto semplicemente a questo non c’era bisogno di sbandierare ai quattro venti – con ampio risalto dei media – le capacità di questo nuovo Governo, in quanto si tratterebbe esclusivamente di un esecutivo di continuità con tutti gli altri che lo hanno preceduto.
E’ vero che il sistema impositivo sul bene casa deve essere totalmente rivisto e tutta la serie di balzelli che continuano a gravare sui proprietari – e l’I.C.I. era il più odioso di questi – dovrebbero essere ridotti e possibilmente trasformati in uno soltanto più armonico, coerente e soprattutto giusto, ma la strada non è assolutamente questa.
Così come non è più possibile pensare ad un “federalismo fiscale” che non contempli una vera e propria rivoluzione come quella di attribuire precise responsabilità civili e penali nei confronti di quegli amministratori che si rendono responsabili di situazioni disastrose dei bilanci, in quanto il fatto di essere eletti dai cittadini non può rendere esenti da qualsiasi rispetto dei doveri e beneficiari di una sorta di immunità, non scritta ma di fatto esistente.
La ragione ed il buon senso avrebbero suggerito di intervenire in questa materia delicatissima ed importante per i futuri assetti della pubblica amministrazione in maniera seria percependo, prima di tutto, che un provvedimento del genere rappresenterebbe non solo una modifica epocale e storica, ma anche l’occasione giusta per portare la spesa pubblica nell’alveo di correttezza e morigeratezza che allo stato attuale sono e sembrerebbero restare, una pura e semplice utopia.
Non a caso sull’ipotesi di far rientrare dalla finestra un’imposta iniqua come l’I.C.I., applicata peraltro senza alcun rispetto delle norme costituzionali che regolano il sistema impositivo nel nostro paese, abolita per le abitazioni direttamente occupate - con grande rilievo mediatico sia in campagna elettorale che dopo l’attuazione del provvedimento - si è scatenato un vero e proprio putiferio fra ministri dello stesso Governo.
Che il ministro Calderoli, a seguito delle polemiche e contestazioni da parte di suoi autorevoli colleghi, abbia risposto risentito che la proposta rappresenta solo una “bozza” sulla quale discutere significa molto poco in quanto soltanto aver pensato di reintrodurre a favore dei comuni la possibilità di istituire una nuova imposizione sulla casa – anche la prima casa – rappresenta un preoccupante segnale di come si intende il tanto sbandierato “federalismo fiscale”. In parole povere si tratterebbe di lasciare inalterato tutto il castello esistente consentendo agli enti locali di applicare nuove imposte e tasse.
Tutto ciò, caro Ministro, non doveva neppure essere contenuto nella bozza perché se il provvedimento dovesse essere ridotto semplicemente a questo non c’era bisogno di sbandierare ai quattro venti – con ampio risalto dei media – le capacità di questo nuovo Governo, in quanto si tratterebbe esclusivamente di un esecutivo di continuità con tutti gli altri che lo hanno preceduto.
E’ vero che il sistema impositivo sul bene casa deve essere totalmente rivisto e tutta la serie di balzelli che continuano a gravare sui proprietari – e l’I.C.I. era il più odioso di questi – dovrebbero essere ridotti e possibilmente trasformati in uno soltanto più armonico, coerente e soprattutto giusto, ma la strada non è assolutamente questa.
Così come non è più possibile pensare ad un “federalismo fiscale” che non contempli una vera e propria rivoluzione come quella di attribuire precise responsabilità civili e penali nei confronti di quegli amministratori che si rendono responsabili di situazioni disastrose dei bilanci, in quanto il fatto di essere eletti dai cittadini non può rendere esenti da qualsiasi rispetto dei doveri e beneficiari di una sorta di immunità, non scritta ma di fatto esistente.
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martedì 29 gennaio 2008
L'ICI nella Finanziaria 2008 - Maggiore detrazione ICI per la prima casa
Se in occasione delle precedenti uscite abbiamo accennato, in modo sommario ed in linea generale, alle novità per la casa contenute nella finanziaria 2008, con questo numero esaminiamo in particolare ed in maniera più dettagliata, i vari articoli che trattano disposizioni collegate alla casa.
E l’esame non poteva che partire con le nuove disposizioni concernenti l’I.C.I. e più precisamente con quanto previsto dall’art. 1, cc. 5, 7, 8 e 287.
Viene stabilito che dall’imposta comunale sugli immobili dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detragga – per le abitazioni diverse da quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 (tale limitazione è stata sostituita durante l’iter del provvedimento a quella, inizialmente prevista, correlata al reddito del contribuente) – un “ulteriore” importo pari all’1,33 per mille della base imponibile (il valore catastale dell’immobile). Le tre categorie catastali escluse dall’agevolazione corrispondono ai seguenti immobili: A/1 = Abitazioni di tipo signorile; A/8 = Abitazioni in ville; A/9 = Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici.
La nuova detrazione viene definita “ulteriore” perché essa si aggiunge a quella già prevista dalla legge nella misura minima di 103,29 €. misura che i Comuni hanno già da tempo facoltà di elevare fino a 258,23 €. (anche limitatamente a categorie di soggetti “in situazioni di particolare disagio economico-sociale”, individuate in delibera) ovvero in misura anche superiore a tale importo, con divieto però – in quest’ultimo caso – di stabilire una aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione del contribuente.
L’ulteriore detrazione non può essere superiore a 200 €.. Essa si aggiunge – come detto – alla misura minima di 103,29 euro prevista dalla legge statale, raggiungendo così un importo massimo di 303,29 €. Il tutto deve poi coordinarsi con le delibere comunali; qualora un Comune preveda una detrazione superiore a 303,29 €., troverà applicazione tale più favorevole misura; in caso contrario, il contribuente applicherà la più conveniente (doppia) detrazione “statale”.
Identicamente a quanto già previsto per la detrazione “ordinaria”, si prevede che la nuova detrazione possa essere fruita fino al raggiungimento dell’ammontare dell’imposta dovuta (nel senso che non potrà superare quest’ultimo) e che sia rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione dell’immobile ad abitazione principale. Allo stesso modo, si dispone che, qualora l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetti a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
Si ricorda che la Finanziaria 2007 è intervenuta sul concetto di abitazione principale ai fini della detrazione Ici, disponendo che per tale si intende, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica (ma è rimasta, nella stessa norma, la definizione originaria della fattispecie, secondo la quale per abitazione principale si intende quella in cui il contribuente e i suoi familiari dimorano abitualmente).
Si prevede poi che la minore imposta che deriva dall’applicazione della nuova detrazione prevista, sia rimborsata dallo Stato ai Comuni secondo specifiche procedure. L’ammontare del trasferimento compensativo è determinato con riferimento alle aliquote e alle detrazioni vigenti al 30.9.’07.
E l’esame non poteva che partire con le nuove disposizioni concernenti l’I.C.I. e più precisamente con quanto previsto dall’art. 1, cc. 5, 7, 8 e 287.
Viene stabilito che dall’imposta comunale sugli immobili dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detragga – per le abitazioni diverse da quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 (tale limitazione è stata sostituita durante l’iter del provvedimento a quella, inizialmente prevista, correlata al reddito del contribuente) – un “ulteriore” importo pari all’1,33 per mille della base imponibile (il valore catastale dell’immobile). Le tre categorie catastali escluse dall’agevolazione corrispondono ai seguenti immobili: A/1 = Abitazioni di tipo signorile; A/8 = Abitazioni in ville; A/9 = Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici.
La nuova detrazione viene definita “ulteriore” perché essa si aggiunge a quella già prevista dalla legge nella misura minima di 103,29 €. misura che i Comuni hanno già da tempo facoltà di elevare fino a 258,23 €. (anche limitatamente a categorie di soggetti “in situazioni di particolare disagio economico-sociale”, individuate in delibera) ovvero in misura anche superiore a tale importo, con divieto però – in quest’ultimo caso – di stabilire una aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione del contribuente.
L’ulteriore detrazione non può essere superiore a 200 €.. Essa si aggiunge – come detto – alla misura minima di 103,29 euro prevista dalla legge statale, raggiungendo così un importo massimo di 303,29 €. Il tutto deve poi coordinarsi con le delibere comunali; qualora un Comune preveda una detrazione superiore a 303,29 €., troverà applicazione tale più favorevole misura; in caso contrario, il contribuente applicherà la più conveniente (doppia) detrazione “statale”.
Identicamente a quanto già previsto per la detrazione “ordinaria”, si prevede che la nuova detrazione possa essere fruita fino al raggiungimento dell’ammontare dell’imposta dovuta (nel senso che non potrà superare quest’ultimo) e che sia rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione dell’immobile ad abitazione principale. Allo stesso modo, si dispone che, qualora l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetti a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
Si ricorda che la Finanziaria 2007 è intervenuta sul concetto di abitazione principale ai fini della detrazione Ici, disponendo che per tale si intende, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica (ma è rimasta, nella stessa norma, la definizione originaria della fattispecie, secondo la quale per abitazione principale si intende quella in cui il contribuente e i suoi familiari dimorano abitualmente).
Si prevede poi che la minore imposta che deriva dall’applicazione della nuova detrazione prevista, sia rimborsata dallo Stato ai Comuni secondo specifiche procedure. L’ammontare del trasferimento compensativo è determinato con riferimento alle aliquote e alle detrazioni vigenti al 30.9.’07.
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