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venerdì 20 marzo 2009

ICI ed aree fabbricabili

Questa volta il nostro appuntamento settimanale si occupa di un problema particolarmente sentito da molti cittadini i quali, come accaduto a Campi Bisenzio con le note vicende giudiziarie che hanno di fatto fermato per lungo tempo l’attività edilizia, hanno protestato vibratamente per essersi visti addebitare somme esagerate per l’ICI sulle aree dichiarate fabbricabili ed al contrario sostanzialmente bloccate.
Per questo, contrariamente al solito, ci avvaliamo di un intervento del nostro Presidente nazionale che sul mensile dell’associazione esamina il problema delle aree fabbricali e della relativa imposta alla luce di una sentenza della Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia particolarmente interessante e tale da aprire prospettive per coloro i quali hanno vissuto sulla propria pelle queste situazioni.
“L’inserimento di un’area in un Piano regolatore anche solo adottato, rende la stessa imponibile ai fini Ici indipendentemente dal suo successivo inserimento in un piano attuativo e, dunque, dalla sua concreta edificabilità. Lo ha stabilito una norma (di “interpretazione autentica” della previgente normativa) della manovra Bersani-Visco del 2006, norma ritenuta da molti commentatori criticabile sul piano dei buoni, e corretti, rapporti che dovrebbero intercorrere tra Fisco e cittadini. Ma ora vengono vieppiù al pettine i nodi creati da un legislatore (affamato di soldi) che ha di fatto stabilito – come visto – l’imponibilità ai fini Ici anche di aree in realtà non fabbricabili, se non in modo del tutto remoto (o, addirittura, ad iniziativa – in caso di previsione della necessità di un piano di attuazione pubblico – dello stesso ente impositore). In un’esemplare sentenza, la Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia (Presidente Nicastro, relatore Crotti) ha così stabilito che se non si può contestare – sulla base della previsione di legge, avallata dalla Corte costituzionale – l’imponibilità, si può e si deve contestare il valore attribuito da parte del Comune interessato alle aree di cui trattasi, e così prenderle in esame – ad una ad una – in relazione al loro (concreto) grado di edificabilità e, quindi, considerando il loro conseguente valore. Insomma, siffatte aree saranno anche - per legge – imponibili. Ma nello stabilirne il valore (e quindi nel determinare l’imposta) si dovrà – hanno detto i giudici tributari emiliani – tener conto del fatto che, in molti casi, si tratta di una fabbricabilità puramente in astratto. Presidente Confedilizia Corrado Sforza Fogliani“
Di nostro, alle considerazioni importantissime del Presidente, vorremmo solo esprimere la speranza – che fino da adesso consideriamo vana ed utopistica – che le amministrazioni locali prendano atto della sentenza che abbiamo riportato evitando a tutti i cittadini interessati di ricorrere alle varie Commissioni tributarie provinciali per vedersi riconosciuto il diritto ad un equo trattamento fiscale. Purtroppo i precedenti, vedi la questione del canone di depurazione con la corsa alla decretazione che di fatto ha inserito il “canone per l’idea”, non depongono a favore di questo auspicio ma prospettano l’adozione di apposite iniziative comprese quelle di Confedilizia nelle varie sedi territoriali dell’associazione.

venerdì 6 marzo 2009

Canone di depurazione: dopo il danno la beffa?

La “politica”, quando deve tutelare privilegi e benefici – soprattutto le entrate - riesce a trovare soluzioni fantasiose per mantenere le proprie posizioni, in barba a sentenze negative per il potere anche se emesse dalla Corte Costituzionale. E’ il caso del canone di depurazione e della ormai conosciutissima sentenza, appunto, della Corte Costituzionale, che riteneva la sua applicazione illegittima nel caso in cui gli utenti non beneficiassero del servizio per mancanza degli impianti o semplicemente in caso di mancato funzionamento dei medesimi. Principio indubbiamente rispettoso dell’esigenza, costituzionalmente riconosciuta oltre che logicamente naturale, che un “canone” debba essere versato solo in presenza di un corrispettivo servizio o beneficio ricavabile da una prestazione. Nessuno, per fare un esempio calzante, si sognerebbe di chiedere il pagamento di un canone per la locazione di un appartamento ancora non realizzato. Meno che mai di far pagare il canone al futuro inquilino per costruire la casa che gli sarà affittata!
In modo giuridicamente irreprensibile ai cittadini, che corrispondevano il canone di depurazione senza beneficiare del relativo servizio, avrebbe dovuto essere restituito quanto pagato ingiustamente per i dieci anni precedenti – tale era da considerarsi il termine di prescrizione – ed ovviamente tolto immediatamente l’addebito in bolletta. Ed a questo punto – sicuramente senza diatribe ed accuse reciproche tra maggioranza ed opposizione ma con una probabilissima intesa bipartisan – interviene la politica ed in modo particolare il governo. Mi verrebbe da dire, insomma, la solita politica autoreferenziale sempre pronta a difendere qualsiasi forma di privilegio e di prelievo ai cittadini. Questa, dimostrando una grandissima fantasia (e sfacciataggine) ha predisposto un decreto mediante il quale è stato inserito il principio che il canone di depurazione deve essere corrisposto quando l’impianto sia semplicemente progettato.
Siamo arrivati, quindi, all’obbligo di pagamento di un canone per un servizio reso da un depuratore realizzato su un foglio di carta, dunque senza tener conto di qualsiasi elementare diritto del cittadino e con tanti ringraziamento ai principi costituzionali che, ovviamente, non vengono contemplati dal provvedimento cui ci riferiamo.
Due cose ci piacerebbe chiedere a chi ci governa. La prima di sapere quando ci sarà chiesto di pagare una tassa, un canone o qualsiasi altra gabella sulla base della sola “idea” di servizio. La seconda, se qualcuno si sentirà in dovere di farci sapere dov’è andata a finire quella somma enorme incamerata per canoni di depurazione non dovuti e che – secondo la legge – avrebbe dovuto essere vincolata alla costruzione degli impianti. Non avrebbe potuto essere usata per restituire ai cittadini interessati quanto percepito, “ingiustamente” (non illegalmente) secondo la Corte Costituzionale?
Ed, infine, com’è possibile che chi si richiama a valori liberali e liberisti sia capace di calpestare i diritti dei cittadini sanciti dalla Carta Costituzionale? Tutto ciò avviene, come nel caso esaminato, attraverso l'adozione di metodi discutibili volti a mantenere in essere illegittimità ed una sorta di accanimento fiscale nei confronti di coloro che hanno l’unico torto di essere cittadini di un Paese la cui classe dirigente non ha alcun rispetto né capacità di tutela nei loro confronti.

giovedì 15 gennaio 2009

Bollette acqua: riduzione senza canone di depurazione

La notizia è di quelle che ci riempiono di soddisfazione e danno il senso di quanto gli interventi sia delle associazioni dei consumatori che di quelle rappresentative dei proprietari di casa, come appunto Confedilizia, riescano ad obbligare – dobbiamo dire per la verità sempre più spesso – le aziende, pubbliche e/o private che siano poco importa, al rispetto di quei principi sanciti persino dalla nostra Costituzione come nel caso del canone di depurazione.
Si tratta in sostanza dell’applicazione da parte dell’A.T.O. 3 Medio Valdarno di quanto stabilito dalla recente sentenza della Corte Costituzionale (per l’esattezza la n° 335/2008) che riteneva illegittimo l’addebito in bolletta del canone di depurazione anche in mancanza del relativo impianto od in coincidenza di un suo mancato funzionamento oppure dell’inesistenza del relativo collegamento fognario.
Il risultato sarà, come riportato da una ricerca interessantissima pubblicata sul Nuovo Corriere di Firenze dello scorso 10 gennaio 2009, che tutti coloro i quali si trovano in questa situazione (si pensi a tutti i cittadini residenti nell’Oltrarno fiorentino oltre a quelli che vivono in ampie zone del Chianti e del Valdarno e cioè circa il 25% delle utenze) beneficeranno di una riduzione dei costi del consumo dell’acqua abbastanza consistente stante che il canone di depurazione rappresenta una delle tre voci della bolletta incidendo su questa in modo notevole.
Lo stesso quotidiano quantifica in una riduzione di circa 23,00 euro per gli utenti che consumano fino a 50 metri cubi per anno, di 30,14 per coloro che ne consumano fino a 100 e 53,24 in meno per consumi fino a 150. Ma il risparmio diventa maggiore ove si consideri che per gli utenti serviti dal depuratore ci sarà invece un consistente aumento in conseguenza delle tariffe previste dall’ATO 3 per l’anno 2009 che sarà per le fasce di consumo indicate in precedenza rispettivamente di 7,15 (consumi fino a 50 mc.), di 30,36 (consumi fino a 100 mc.) ed infine di 37,51 (consumi fino a 150 mc.) anche se la modifica degli scaglioni comporterà un piccolo beneficio per gli utenti.
E’ facilmente comprensibile come l’incidenza del canone di depurazione sulle bollette sia piuttosto rilevante (nel primo caso – 50 mc. di consumo annuo – il risparmio complessivo è di euro 30,15 annui) e quindi come fosse giusto arrivare a questa importantissima decisione della Corte Costituzionale non solo per una questione di legalità e corretta applicazione delle norme ma per porre fine ad un indebito ed ingiustificato arricchimento da parte dei gestori del servizio (molto spesso a capitale interamente o quasi interamente pubblico) che si è perpetrato per un periodo di tempo talmente lungo da permettere a questi soggetti di accumulare risorse più che sufficienti a costruire questi attesi depuratori.
Ma non disperiamo perché forse questi mancati introiti costringeranno chi di dovere ad accelerare i tempi della loro realizzazione per tornare ad incamerare quelle risorse sempre più necessarie per il mantenimento della “res publica” perennemente in….(è proprio il caso di dirlo)…bolletta!

martedì 30 settembre 2008

Consorzi di bonifica: servono le sentenze?

Ancora una volta un ricorso contro un Consorzio di bonifica presso una Commissione Tributaria ha accordato la vittoria al ricorrente. Ciò ha riportato all’attenzione dei cittadini l’annosa, e per la verità mai digerita, questione delle tasse applicate a “tappeto” a tutti coloro che risiedono in zone perimetrate dagli stessi Consorzi, spesso senza alcuna logica. E le motivazioni sono le stesse che più volte Confedilizia, anche la sede fiorentina, ha sollevato secondo il principio della liceità della richiesta legata all’effettiva utilità dell’intervento svolto, il quale deve essere finalizzato alle necessità del cittadino colpito dalla tassa. Credo sia superfluo ricordare la differenza tra imposta e tassa in quanto tutti ormai sappiamo che la prima è basata sulla capacità contributiva dei soggetti per consentire allo Stato di erogare i servizi (sanità, scuole, difesa, etc.) e la seconda come corrispettivo di un servizio effettivamente svolto nell’interesse di colui che la deve corrispondere (tassa sui rifiuti, tassa sull’occupazione suolo pubblico, etc.). Tutti, dicevo, siamo a conoscenza di tale distinguo, ad esclusione ovviamente dei Consorzi di Bonifica, che continuano imperterriti a “tassare” i residenti in zone nelle quali, spesso, non vi sono più interventi che possano giustificare l’applicazione di quello che ormai è considerato un vero e proprio balzello.
Questa volta è toccato al Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio vedersi annullata l’applicazione della tassa ad un cittadino di Pescia che l’aveva ritenuta ingiusta, in quanto non beneficiario di interventi.
In sostanza, la commissione tributaria provinciale non ha fatto altro che riprendere una sentenza della Corte di Cassazione ( n.16428 del 12 Giugno 2007) con la quale veniva stabilito che “per l’applicazione del contributo di bonifica necessita una razionale individuazione dell’area dei beneficiari e della maggiore o minore incidenza dei benefici, a seconda della collocazione dell’immobile”.
Purtroppo, a niente sono valse le sentenze e questi enti sono ancora presenti sul territorio con i loro Consigli di Amministrazione, che il più delle volte sono strutture abnormi rispetto alla reale esigenza.
Seguiamo quindi con la massima attenzione e con qualche speranza quanto dichiarato in proposito dal Governatore della Sicilia – Raffaele Lombardo – che in un’intervista al quotidiano La Repubblica in data 19.8.2008 affermava testualmente “a tagliare sprechi e clientele io ci sto provando, sopprimendo gli enti inutili, chiudendo i consorzi di bonifica, fermando le assunzioni negli enti regionali. Certo, sto pestando molti calli, avverto resistenze consociative che non mi aspettavo, ma non mi fermo”.
Speriamo che altri Governatori provino a mettere mano a questo annoso problema e trovino finalmente il modo di non fare più tassare i cittadini per un servizio che non viene reso.