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giovedì 5 febbraio 2009

Contrordine. Sarà rimborsato il canone di depurazione! Rimborso diretto senza domanda di richiesta per gli anni precedenti

Come nelle migliori favole si potrebbe concludere con “….e furono rimborsati tutti, felici, contenti e senza domanda!”. Questo è l’esito (si spera) della vicenda relativa alla restituzione dei canoni di depurazione a quei cittadini che l’avevano pagata in bolletta pur non godendo del servizio, o avendolo anche temporaneamente sospeso. La sentenza della Corte Costituzionale che ha stablito quanto appena descritto, è intervenuta a fare giustizia di un’assurda iniquità, peraltro prevista dalla Legge Galli, che consentiva agli enti di gestione del servizio di approvvigionamento idrico di applicare questa maggiorazione – il canone di depurazione appunto – anche in caso di mancanza dell’impianto od essendo lo stesso non funzionante.
L’Assessore regionale Marco Betti ha infatti chiarito, in risposta ad un’interrogazione del capogruppo UDC Marco Carraresi, che non ci sarà bisogno di fare domande in quanto saranno le società di gestione, su indicazione degli ATO, a rimborsare direttamente alle famiglie le cifre pagate per canoni relativi alla depurazione anche in mancanza degli stessi rispettando, appunto, la sentenza della Corte Costituzionale.
La questione del mancato rimborso diretto ma legato alla presentazione di un’istanza era stato da noi sollevato nello scorso numero di Metropoli Day in un editoriale. Qui, oltre ad esprimere perplessità per la decisione del Presidente di ATO 3 di vincolare la restituzione di quanto legittimamente dovuto agli interessati solo dietro richiesta, ci chiedevamo come mai si paventasse la mancanza di risorse per far fronte alla restituzione di quanto percepito in più quando, sulla base della legge Galli (prima richiamata), le somme versate dai cittadini per canone di depurazione sarebbero dovute confluire in un apposito fondo volto alla realizzazione degli impianti.
Quello che non sapevamo – nessuno aveva fornito un dato preciso – era l’ammontare di questo “tesoretto” che è stato chiarito dall’ANEA – associazione delle autorità e degli enti di ambito – la quale ha indicato in circa 20 milioni di euro all’anno il mancato introito dei gestori della Toscana con una incidenza del 7% circa dell’ammontare complessivo del fatturato annuo. Ed allora, il conto (ovviamente orientativo) è presto fatto: se sono 10 anni di canoni impropriamente percepiti – sulla base della sentenza della Corte Costituzionale – si tratterebbe della somma complessiva, di tutto rispetto, di circa 200.000 euro. Sarebbero, tanto per capirci meglio, 400 mld. delle vecchie lirette , che, a nostro modesto parere, avrebbero permesso di costruire i depuratori od almeno avviare concretamente i lavori. Perché non è stato fatto? E perché questa somma non è più nella disponibilità degli enti se la legge Galli stabiliva che le somme percepite avrebbero dovuto essere accantonate con quella finalità? Ci piacerebbe molto saperlo vista la preoccupazione del Presidente dell’ATO 3 che non sapeva dove reperire le risorse.

giovedì 29 gennaio 2009

Bollette acqua e canone di depurazione: la beffa dei rimborsi

In questa settimana i media hanno posto in rilievo la questione della restituzione delle somme versate in più sulle bollette dell’acqua in conseguenza del pronunciamento della Corte costituzionale. Ciò, soprattutto in relazione alla decisione dell’Ato 3 di condizionarla – per gli arretrati - alla richiesta da parte degli utenti ed alla presentazione di apposita domanda.
Definire questa decisione inaudita, incomprensibile ed estremamente scorretta per tutta una serie di motivi che cercheremo di esaminare è il minimo che si possa fare, per cui ci auguriamo che le proteste delle associazioni dei consumatori, di alcuni politici e degli organi di informazione locali possano portare ad un ripensamento dell’ente che consenta la restituzione delle somme pagate in più senza alcun vincolo di richiesta ma semplicemente provvedendo di ufficio.
E pensare che la dirigenza dell’ATO 3 aveva comunicato a tutti i sindaci dei comuni serviti dall’ente che “le quote di depurazione pagate negli ultimi dieci anni da chi non ha fruito del servizio dovranno essere restituite"! Specificando però, immediatamente dopo, che “tale rimborso, non oggetto di rivalutazione monetaria, dovrebbe essere fatto solo a chi ne fa esplicita richiesta”.
Poco interessa alla “governance” dell’ATO 3 di quanto questa decisione possa influire su chi non è informato, impedito per malattia, momentaneamente lontano dalla propria abitazione o, più semplicemente, troppo anziano per sapersi districare nelle pratiche burocratiche. Ancora meno, rileva agli occhi dell’ente il dovere etico/morale derivante dal fatto che somme, incamerate senza averne titolo sia pure inconsapevolmente, dovrebbero essere automaticamente restituite senza formalità alcuna.
Ma c’è un altro particolare molto importante, capace di suggerire, anzi imporre, la restituzione di ufficio delle somme erogate ingiustamente dai cittadini: nessuno, o pochissimi, dei cittadini interessati alla questione, sono a conoscenza del fatto di essere e non essere fruitori del servizio di depurazione, oppure non hanno idea di se e quando non lo siano stati per il mancato funzionamento degli impianti.
Una delle ragioni che, secondo l’ATO 3, sono alla base della decisione di restituire le somme solo su domanda (la dichiarazione è stata fatta ad una radio locale dal Presidente dell’ente), è la constatazione della rilevanza economica dell’importo complessivo. La consistenza di quest’ultimo fa sì che possa provvedervi solo il governo mediante un atto che renda disponibile quanto servirebbe. Ma ci sarebbe un particolare non trascurabile da far notare al Presidente e che forse pochi hanno rilevato. La legge Galli stabiliva che gli importi incamerati con i canoni di depurazione – anche in mancanza degli impianti – dovessero essere accantonate per la loro realizzazione. Se i depuratori sono ancora nell’ambito dei sogni in molte zone d’Italia, compresa la nostra provincia, dove è andata a finire questa immensa mole di denaro che dovrebbe essere stata accantonata in questi 10 anni? E se queste somme sono state accantonate, come legge prevedeva, non dovrebbero essere utilizzate per restituire quanto dovuto ai cittadini che si trovano nella condizione di essere rimborsati?

martedì 29 gennaio 2008

L'ICI nella Finanziaria 2008 - Maggiore detrazione ICI per la prima casa

Se in occasione delle precedenti uscite abbiamo accennato, in modo sommario ed in linea generale, alle novità per la casa contenute nella finanziaria 2008, con questo numero esaminiamo in particolare ed in maniera più dettagliata, i vari articoli che trattano disposizioni collegate alla casa.
E l’esame non poteva che partire con le nuove disposizioni concernenti l’I.C.I. e più precisamente con quanto previsto dall’art. 1, cc. 5, 7, 8 e 287.
Viene stabilito che dall’imposta comunale sugli immobili dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detragga – per le abitazioni diverse da quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 (tale limitazione è stata sostituita durante l’iter del provvedimento a quella, inizialmente prevista, correlata al reddito del contribuente) – un “ulteriore” importo pari all’1,33 per mille della base imponibile (il valore catastale dell’immobile). Le tre categorie catastali escluse dall’agevolazione corrispondono ai seguenti immobili: A/1 = Abitazioni di tipo signorile; A/8 = Abitazioni in ville; A/9 = Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici.
La nuova detrazione viene definita “ulteriore” perché essa si aggiunge a quella già prevista dalla legge nella misura minima di 103,29 €. misura che i Comuni hanno già da tempo facoltà di elevare fino a 258,23 €. (anche limitatamente a categorie di soggetti “in situazioni di particolare disagio economico-sociale”, individuate in delibera) ovvero in misura anche superiore a tale importo, con divieto però – in quest’ultimo caso – di stabilire una aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione del contribuente.
L’ulteriore detrazione non può essere superiore a 200 €.. Essa si aggiunge – come detto – alla misura minima di 103,29 euro prevista dalla legge statale, raggiungendo così un importo massimo di 303,29 €. Il tutto deve poi coordinarsi con le delibere comunali; qualora un Comune preveda una detrazione superiore a 303,29 €., troverà applicazione tale più favorevole misura; in caso contrario, il contribuente applicherà la più conveniente (doppia) detrazione “statale”.
Identicamente a quanto già previsto per la detrazione “ordinaria”, si prevede che la nuova detrazione possa essere fruita fino al raggiungimento dell’ammontare dell’imposta dovuta (nel senso che non potrà superare quest’ultimo) e che sia rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione dell’immobile ad abitazione principale. Allo stesso modo, si dispone che, qualora l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetti a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
Si ricorda che la Finanziaria 2007 è intervenuta sul concetto di abitazione principale ai fini della detrazione Ici, disponendo che per tale si intende, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica (ma è rimasta, nella stessa norma, la definizione originaria della fattispecie, secondo la quale per abitazione principale si intende quella in cui il contribuente e i suoi familiari dimorano abitualmente).
Si prevede poi che la minore imposta che deriva dall’applicazione della nuova detrazione prevista, sia rimborsata dallo Stato ai Comuni secondo specifiche procedure. L’ammontare del trasferimento compensativo è determinato con riferimento alle aliquote e alle detrazioni vigenti al 30.9.’07.