Questa volta il nostro appuntamento settimanale si occupa di un problema particolarmente sentito da molti cittadini i quali, come accaduto a Campi Bisenzio con le note vicende giudiziarie che hanno di fatto fermato per lungo tempo l’attività edilizia, hanno protestato vibratamente per essersi visti addebitare somme esagerate per l’ICI sulle aree dichiarate fabbricabili ed al contrario sostanzialmente bloccate.
Per questo, contrariamente al solito, ci avvaliamo di un intervento del nostro Presidente nazionale che sul mensile dell’associazione esamina il problema delle aree fabbricali e della relativa imposta alla luce di una sentenza della Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia particolarmente interessante e tale da aprire prospettive per coloro i quali hanno vissuto sulla propria pelle queste situazioni.
“L’inserimento di un’area in un Piano regolatore anche solo adottato, rende la stessa imponibile ai fini Ici indipendentemente dal suo successivo inserimento in un piano attuativo e, dunque, dalla sua concreta edificabilità. Lo ha stabilito una norma (di “interpretazione autentica” della previgente normativa) della manovra Bersani-Visco del 2006, norma ritenuta da molti commentatori criticabile sul piano dei buoni, e corretti, rapporti che dovrebbero intercorrere tra Fisco e cittadini. Ma ora vengono vieppiù al pettine i nodi creati da un legislatore (affamato di soldi) che ha di fatto stabilito – come visto – l’imponibilità ai fini Ici anche di aree in realtà non fabbricabili, se non in modo del tutto remoto (o, addirittura, ad iniziativa – in caso di previsione della necessità di un piano di attuazione pubblico – dello stesso ente impositore). In un’esemplare sentenza, la Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia (Presidente Nicastro, relatore Crotti) ha così stabilito che se non si può contestare – sulla base della previsione di legge, avallata dalla Corte costituzionale – l’imponibilità, si può e si deve contestare il valore attribuito da parte del Comune interessato alle aree di cui trattasi, e così prenderle in esame – ad una ad una – in relazione al loro (concreto) grado di edificabilità e, quindi, considerando il loro conseguente valore. Insomma, siffatte aree saranno anche - per legge – imponibili. Ma nello stabilirne il valore (e quindi nel determinare l’imposta) si dovrà – hanno detto i giudici tributari emiliani – tener conto del fatto che, in molti casi, si tratta di una fabbricabilità puramente in astratto. Presidente Confedilizia Corrado Sforza Fogliani“
Di nostro, alle considerazioni importantissime del Presidente, vorremmo solo esprimere la speranza – che fino da adesso consideriamo vana ed utopistica – che le amministrazioni locali prendano atto della sentenza che abbiamo riportato evitando a tutti i cittadini interessati di ricorrere alle varie Commissioni tributarie provinciali per vedersi riconosciuto il diritto ad un equo trattamento fiscale. Purtroppo i precedenti, vedi la questione del canone di depurazione con la corsa alla decretazione che di fatto ha inserito il “canone per l’idea”, non depongono a favore di questo auspicio ma prospettano l’adozione di apposite iniziative comprese quelle di Confedilizia nelle varie sedi territoriali dell’associazione.
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venerdì 20 marzo 2009
martedì 30 settembre 2008
Consorzi di bonifica: servono le sentenze?
Ancora una volta un ricorso contro un Consorzio di bonifica presso una Commissione Tributaria ha accordato la vittoria al ricorrente. Ciò ha riportato all’attenzione dei cittadini l’annosa, e per la verità mai digerita, questione delle tasse applicate a “tappeto” a tutti coloro che risiedono in zone perimetrate dagli stessi Consorzi, spesso senza alcuna logica. E le motivazioni sono le stesse che più volte Confedilizia, anche la sede fiorentina, ha sollevato secondo il principio della liceità della richiesta legata all’effettiva utilità dell’intervento svolto, il quale deve essere finalizzato alle necessità del cittadino colpito dalla tassa. Credo sia superfluo ricordare la differenza tra imposta e tassa in quanto tutti ormai sappiamo che la prima è basata sulla capacità contributiva dei soggetti per consentire allo Stato di erogare i servizi (sanità, scuole, difesa, etc.) e la seconda come corrispettivo di un servizio effettivamente svolto nell’interesse di colui che la deve corrispondere (tassa sui rifiuti, tassa sull’occupazione suolo pubblico, etc.). Tutti, dicevo, siamo a conoscenza di tale distinguo, ad esclusione ovviamente dei Consorzi di Bonifica, che continuano imperterriti a “tassare” i residenti in zone nelle quali, spesso, non vi sono più interventi che possano giustificare l’applicazione di quello che ormai è considerato un vero e proprio balzello.
Questa volta è toccato al Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio vedersi annullata l’applicazione della tassa ad un cittadino di Pescia che l’aveva ritenuta ingiusta, in quanto non beneficiario di interventi.
In sostanza, la commissione tributaria provinciale non ha fatto altro che riprendere una sentenza della Corte di Cassazione ( n.16428 del 12 Giugno 2007) con la quale veniva stabilito che “per l’applicazione del contributo di bonifica necessita una razionale individuazione dell’area dei beneficiari e della maggiore o minore incidenza dei benefici, a seconda della collocazione dell’immobile”.
Purtroppo, a niente sono valse le sentenze e questi enti sono ancora presenti sul territorio con i loro Consigli di Amministrazione, che il più delle volte sono strutture abnormi rispetto alla reale esigenza.
Seguiamo quindi con la massima attenzione e con qualche speranza quanto dichiarato in proposito dal Governatore della Sicilia – Raffaele Lombardo – che in un’intervista al quotidiano La Repubblica in data 19.8.2008 affermava testualmente “a tagliare sprechi e clientele io ci sto provando, sopprimendo gli enti inutili, chiudendo i consorzi di bonifica, fermando le assunzioni negli enti regionali. Certo, sto pestando molti calli, avverto resistenze consociative che non mi aspettavo, ma non mi fermo”.
Speriamo che altri Governatori provino a mettere mano a questo annoso problema e trovino finalmente il modo di non fare più tassare i cittadini per un servizio che non viene reso.
Questa volta è toccato al Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio vedersi annullata l’applicazione della tassa ad un cittadino di Pescia che l’aveva ritenuta ingiusta, in quanto non beneficiario di interventi.
In sostanza, la commissione tributaria provinciale non ha fatto altro che riprendere una sentenza della Corte di Cassazione ( n.16428 del 12 Giugno 2007) con la quale veniva stabilito che “per l’applicazione del contributo di bonifica necessita una razionale individuazione dell’area dei beneficiari e della maggiore o minore incidenza dei benefici, a seconda della collocazione dell’immobile”.
Purtroppo, a niente sono valse le sentenze e questi enti sono ancora presenti sul territorio con i loro Consigli di Amministrazione, che il più delle volte sono strutture abnormi rispetto alla reale esigenza.
Seguiamo quindi con la massima attenzione e con qualche speranza quanto dichiarato in proposito dal Governatore della Sicilia – Raffaele Lombardo – che in un’intervista al quotidiano La Repubblica in data 19.8.2008 affermava testualmente “a tagliare sprechi e clientele io ci sto provando, sopprimendo gli enti inutili, chiudendo i consorzi di bonifica, fermando le assunzioni negli enti regionali. Certo, sto pestando molti calli, avverto resistenze consociative che non mi aspettavo, ma non mi fermo”.
Speriamo che altri Governatori provino a mettere mano a questo annoso problema e trovino finalmente il modo di non fare più tassare i cittadini per un servizio che non viene reso.
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