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venerdì 8 maggio 2009

Finanziaria 2008: riqualificazione energetica e fisco

Un bonus fiscale super con possibilità di recupero opzionale. Queste in estrema sintesi le novità introdotte dalla finanziaria 2008 che ha previsto la possibilità per il contribuente di ripartire il credito fiscale del 55% delle spese sostenute in un numero di rate di uguale importo non inferiore a tre e non superiore a dieci sulla base di una scelta che dovrà essere espressa dal contribuente all’atto della prima detrazione e non sarà più modificabile. Restano escluse da questa opportunità le spese sostenute nell’anno 2007 che saranno soggette all’obbligo di detrazione in tre rate annuali come precedentemente previsto.
La super detrazione fiscale è un beneficio riservato a quei contribuenti che, sulla base di un titolo legale, possiedono o detengono un immobile per il quale sono stati effettuati interventi per conseguire un risparmio energetico nonché i condomini quando detti interventi sono stati realizzati sulle parti comuni condominiali. La detrazione sarà consentita anche al familiare convivente (la convivenza deve essere stabile e non limitata ed episodica - come chiarito dall’Agenzia delle Entrate – e che esista prima dell’inizio dei lavori) del possessore così come al detentore dell’abitazione oggetto degli interventi a condizione che i medesimi abbiano sostenute le spese con intestazione al loro nominativo delle fatture e dei bonifici. Ovviamente il diritto alla detrazione compete per interventi realizzati su edifici esistenti e di qualsiasi categoria catastale, rurali compresi.
E’ doveroso ricordare che la detrazione fiscale è prevista per una somma massima di 100.000 euro per interventi di riqualificazione energetica e fino a 60.000 euro per opere relative all’involucro degli edifici. Per i nostri lettori è opportuno specificare che rientrano nelle opere di cui sopra interventi su edifici o parti di essi attinenti pareti, coperture e pavimenti, forniture e posa in opera di materiali per coibentazione, di nuove finestre comprensive di infissi e di miglioramento termico dei vetri esistenti. Sono inoltre detraibili fino ad un massimo di 60.000 euro le spese sostenute per l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda ed, infine, per un massimo di 30.000 euro quelle per la sostituzione, integrale o parziale, degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione ed unitamente alla messa a punto del sistema di distribuzione.
In questa categoria viene compresa, con effetto dal 1 Gennaio 2008, la sostituzione, anche se parziale, di climatizzatori invernali con impianti dotati di pompa di calore ad alta efficienza oppure con impianti geotermici a bassa entalpia con contestuale messa a punto ed equilibratura del sistema di distribuzione. Detto che dal beneficio sono esclusi gli interventi effettuati durante la costruzione degli immobili, si deve precisare che il superbonus del 55% non è cumulabile con la detrazione IRPEF del 36% prevista per il recupero del patrimonio edilizio esistente, mentre sono compatibili altri tipi di incentivi come contributi o finanziamenti che dovranno essere assoggettati a tassazione separata.
Il limite massimo di detrazione spettante deve riferirsi all’unità immobiliare per cui deve essere suddiviso tra i contribuenti (come detto in precedenza detentori o possessori dell’immobile) che hanno partecipato alla spesa in ragione dell’importo effettivamente corrisposto. Analogamente per gli interventi di carattere condominiale l’ammontare massimo di detrazione è collegato a ciascuna delle unità immobiliari che compongono l’edificio con la sola eccezione dell’intervento di riqualificazione energetica che attiene all’intero edificio. Infatti in quest’ultima evenienza l’ammontare massimo di 100.000 euro dovrà essere ripartito tra i condomini che avranno diritto all’incentivazione fiscale. A tutte queste spese detraibili dovranno essere sommate quelle relative alle prestazioni professionali, quelle sostenute per la realizzazione degli interventi nonché quelle necessarie per ottenere la certificazione richiesta per l’ottenimento del beneficio.
Come avviene per le detrazioni fiscali del 36% per ristrutturazioni edilizie è condizione indispensabile che i pagamenti vengano effettuati mediante bonifico bancario o postale nei quali dovranno risultare la causale del versamento, il codice fiscale del contribuente beneficiario della detrazione, il codice fiscale o partita IVA del soggetto in favore del quale il pagamento viene effettuato. Infine, sempre in analogia con le detrazioni fiscali del 36%, sulle fatture dovrà essere specificato il costo della manodopera utilizzata per la realizzazione delle opere.

martedì 29 gennaio 2008

L'ICI nella Finanziaria 2008 - Maggiore detrazione ICI per la prima casa

Se in occasione delle precedenti uscite abbiamo accennato, in modo sommario ed in linea generale, alle novità per la casa contenute nella finanziaria 2008, con questo numero esaminiamo in particolare ed in maniera più dettagliata, i vari articoli che trattano disposizioni collegate alla casa.
E l’esame non poteva che partire con le nuove disposizioni concernenti l’I.C.I. e più precisamente con quanto previsto dall’art. 1, cc. 5, 7, 8 e 287.
Viene stabilito che dall’imposta comunale sugli immobili dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detragga – per le abitazioni diverse da quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 (tale limitazione è stata sostituita durante l’iter del provvedimento a quella, inizialmente prevista, correlata al reddito del contribuente) – un “ulteriore” importo pari all’1,33 per mille della base imponibile (il valore catastale dell’immobile). Le tre categorie catastali escluse dall’agevolazione corrispondono ai seguenti immobili: A/1 = Abitazioni di tipo signorile; A/8 = Abitazioni in ville; A/9 = Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici.
La nuova detrazione viene definita “ulteriore” perché essa si aggiunge a quella già prevista dalla legge nella misura minima di 103,29 €. misura che i Comuni hanno già da tempo facoltà di elevare fino a 258,23 €. (anche limitatamente a categorie di soggetti “in situazioni di particolare disagio economico-sociale”, individuate in delibera) ovvero in misura anche superiore a tale importo, con divieto però – in quest’ultimo caso – di stabilire una aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione del contribuente.
L’ulteriore detrazione non può essere superiore a 200 €.. Essa si aggiunge – come detto – alla misura minima di 103,29 euro prevista dalla legge statale, raggiungendo così un importo massimo di 303,29 €. Il tutto deve poi coordinarsi con le delibere comunali; qualora un Comune preveda una detrazione superiore a 303,29 €., troverà applicazione tale più favorevole misura; in caso contrario, il contribuente applicherà la più conveniente (doppia) detrazione “statale”.
Identicamente a quanto già previsto per la detrazione “ordinaria”, si prevede che la nuova detrazione possa essere fruita fino al raggiungimento dell’ammontare dell’imposta dovuta (nel senso che non potrà superare quest’ultimo) e che sia rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione dell’immobile ad abitazione principale. Allo stesso modo, si dispone che, qualora l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetti a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
Si ricorda che la Finanziaria 2007 è intervenuta sul concetto di abitazione principale ai fini della detrazione Ici, disponendo che per tale si intende, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica (ma è rimasta, nella stessa norma, la definizione originaria della fattispecie, secondo la quale per abitazione principale si intende quella in cui il contribuente e i suoi familiari dimorano abitualmente).
Si prevede poi che la minore imposta che deriva dall’applicazione della nuova detrazione prevista, sia rimborsata dallo Stato ai Comuni secondo specifiche procedure. L’ammontare del trasferimento compensativo è determinato con riferimento alle aliquote e alle detrazioni vigenti al 30.9.’07.