A seguito delle norme contenute nella finanziaria 2005 (Art. 1 commi 332, 333 e 334) il Ministero ha pubblicato la circolare 44/E/2005 con la quale si completa la serie delle disposizioni varate per la lotta al “nero” nel settore immobiliare.
Gli enti e le aziende erogatrici di servizi (energia, gas ed acqua) dovranno comunicare, oltre al codice fiscale degli utenti, anche i dati catastali degli immobili estendendo di fatto quanto già previsto per le sole utenze di energia elettrica (art. 6, lett. G-ter, del D.P.R. 605 del 29 Settembre 1973) alla fornitura di utenze idriche e del gas (D.L. 203 del 30 settembre 2005).
Se per i proprietari degli immobili che stipulano contratti relativi a nuove utenze la questione è abbastanza semplice in quanto l’ente erogatore provvederà a richiedere i dati all’atto della sottoscrizione dell’atto, per i locatari (inquilini) ci sarà la necessità di reperire i dati direttamente dai proprietari se non ricavabili dallo stesso contratto di locazione che, peraltro, a partire dai contratti stipulati dal 1 Gennaio 2005 dovrebbero già essere indicati ai sensi dell’art. 1 comma 341 della legge 311/2004.
L’obbligo della raccolta dei dati compete alle aziende che stipulano contratti di fornitura (quindi anche quando si verifichi il caso di aziende che effettuino solo la distribuzione di prodotti energetici come il caso delle forniture di gas per il riscaldamento).
L’obbligo di trasmissione è stabilito al 1 Aprile 2005 per i nuovi contratti o per quelli rinnovati dopo detta data, mentre per i contratti in essere a quest’ultima data dovrà essere provveduto in occasione del primo rinnovo anche tacito.
Nell’editoriale sono stati esaminati alcuni aspetti del provvedimento ed avanzate critiche al sistema adottato, ma la questione, viste le sanzioni che sono previste, riveste la massima importanza.
Tutti i nostri lettori sono invitati a controllare bene le bollette dei servizi che abbiamo indicato e gli eventuali allegati spediti dalle aziende ad evitare di incorrere nelle sanzioni per aver omesso l’indicazione dei dati.
Le sedi di Confedilizia saranno a disposizione per eventuali chiarimenti ed attraverso questo blog provvederemo a tenere i lettori informati ed aggiornati.
martedì 29 gennaio 2008
Il cittadino schiavo della burocrazia
La notizia è che con le bollette di luce, acqua e gas arriverà il modulo dei dati catastali che dovrà essere rispedito entro il 30 aprile e chi non lo fa rischia una multa da 100 a 2mila €..!! L’Agenzia delle entrate ha chiesto alle aziende dei servizi le informazioni provocando, anche da parte di Confedilizia, una serie di motivi di perplessità e malumore del tutto giustificati dall’astrusità della norma e dal modo adottato per la sua applicazione.
Intanto si ha l’impressione che la scarsa o modesta comunicazione data agli utenti del nuovo adempimento provocherà dopo il 30 Aprile 2008 – data prevista per la riconsegna dei moduli – notevole contenzioso a seguito dell’applicazione di sanzioni da ritenersi assurde ed ingiuste soprattutto perché i dati richiesti devono essere forniti dall’utente per ben tre volte (all’Enel, all’ente erogatore di acqua ed infine a quello che fornisce il gas metano).
A prescindere dal fatto che la richiesta dell’amministrazione finanziaria avrebbe potuto essere indirizzata direttamente all’Ufficio Tecnico Erariale, che poteva tranquillamente fornire i dati all’Agenzia delle Entrate, risulterà a tutti più che evidente l’assurdità insita nell’obbligo per il cittadino di trasmettere per ben tre volte gli stessi dati a tre soggetti diversi con più che probabile possibilità di errori e/o di smarrimento dei moduli (visto il funzionamento del servizio di recapito della corrispondenza evenienza da non escludere a priori).
Ancora una volta si è persa l’occasione per dare corpo alla semplificazione della burocrazia rendendo reale la collaborazione fra i vari uffici della pubblica amministrazione evitando così al cittadino di fornire dati già in possesso di qualche settore pubblico, eliminando così la ridicola situazione dell’utente che si presenta (ed intasa) qualche ufficio per farsi fornire dati da inviare (succede anche questo!!) all’ufficio od alla stanza vicina.
Non sarebbe stato sufficiente indirizzare la richiesta alle sole nuove utenze e non a tutti gli utenti?
Visto che la norma era contenuta della finanziaria dell’anno 2005 del Governo Berlusconi non sarebbe stato possibile in più di due anni di tempo, se non risolvere il problema come ho detto in precedenza, informare in modo migliore e più compiuto il cittadino?
Intanto si ha l’impressione che la scarsa o modesta comunicazione data agli utenti del nuovo adempimento provocherà dopo il 30 Aprile 2008 – data prevista per la riconsegna dei moduli – notevole contenzioso a seguito dell’applicazione di sanzioni da ritenersi assurde ed ingiuste soprattutto perché i dati richiesti devono essere forniti dall’utente per ben tre volte (all’Enel, all’ente erogatore di acqua ed infine a quello che fornisce il gas metano).
A prescindere dal fatto che la richiesta dell’amministrazione finanziaria avrebbe potuto essere indirizzata direttamente all’Ufficio Tecnico Erariale, che poteva tranquillamente fornire i dati all’Agenzia delle Entrate, risulterà a tutti più che evidente l’assurdità insita nell’obbligo per il cittadino di trasmettere per ben tre volte gli stessi dati a tre soggetti diversi con più che probabile possibilità di errori e/o di smarrimento dei moduli (visto il funzionamento del servizio di recapito della corrispondenza evenienza da non escludere a priori).
Ancora una volta si è persa l’occasione per dare corpo alla semplificazione della burocrazia rendendo reale la collaborazione fra i vari uffici della pubblica amministrazione evitando così al cittadino di fornire dati già in possesso di qualche settore pubblico, eliminando così la ridicola situazione dell’utente che si presenta (ed intasa) qualche ufficio per farsi fornire dati da inviare (succede anche questo!!) all’ufficio od alla stanza vicina.
Non sarebbe stato sufficiente indirizzare la richiesta alle sole nuove utenze e non a tutti gli utenti?
Visto che la norma era contenuta della finanziaria dell’anno 2005 del Governo Berlusconi non sarebbe stato possibile in più di due anni di tempo, se non risolvere il problema come ho detto in precedenza, informare in modo migliore e più compiuto il cittadino?
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L'ICI nella Finanziaria 2008 - Maggiore detrazione ICI per la prima casa
Se in occasione delle precedenti uscite abbiamo accennato, in modo sommario ed in linea generale, alle novità per la casa contenute nella finanziaria 2008, con questo numero esaminiamo in particolare ed in maniera più dettagliata, i vari articoli che trattano disposizioni collegate alla casa.
E l’esame non poteva che partire con le nuove disposizioni concernenti l’I.C.I. e più precisamente con quanto previsto dall’art. 1, cc. 5, 7, 8 e 287.
Viene stabilito che dall’imposta comunale sugli immobili dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detragga – per le abitazioni diverse da quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 (tale limitazione è stata sostituita durante l’iter del provvedimento a quella, inizialmente prevista, correlata al reddito del contribuente) – un “ulteriore” importo pari all’1,33 per mille della base imponibile (il valore catastale dell’immobile). Le tre categorie catastali escluse dall’agevolazione corrispondono ai seguenti immobili: A/1 = Abitazioni di tipo signorile; A/8 = Abitazioni in ville; A/9 = Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici.
La nuova detrazione viene definita “ulteriore” perché essa si aggiunge a quella già prevista dalla legge nella misura minima di 103,29 €. misura che i Comuni hanno già da tempo facoltà di elevare fino a 258,23 €. (anche limitatamente a categorie di soggetti “in situazioni di particolare disagio economico-sociale”, individuate in delibera) ovvero in misura anche superiore a tale importo, con divieto però – in quest’ultimo caso – di stabilire una aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione del contribuente.
L’ulteriore detrazione non può essere superiore a 200 €.. Essa si aggiunge – come detto – alla misura minima di 103,29 euro prevista dalla legge statale, raggiungendo così un importo massimo di 303,29 €. Il tutto deve poi coordinarsi con le delibere comunali; qualora un Comune preveda una detrazione superiore a 303,29 €., troverà applicazione tale più favorevole misura; in caso contrario, il contribuente applicherà la più conveniente (doppia) detrazione “statale”.
Identicamente a quanto già previsto per la detrazione “ordinaria”, si prevede che la nuova detrazione possa essere fruita fino al raggiungimento dell’ammontare dell’imposta dovuta (nel senso che non potrà superare quest’ultimo) e che sia rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione dell’immobile ad abitazione principale. Allo stesso modo, si dispone che, qualora l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetti a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
Si ricorda che la Finanziaria 2007 è intervenuta sul concetto di abitazione principale ai fini della detrazione Ici, disponendo che per tale si intende, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica (ma è rimasta, nella stessa norma, la definizione originaria della fattispecie, secondo la quale per abitazione principale si intende quella in cui il contribuente e i suoi familiari dimorano abitualmente).
Si prevede poi che la minore imposta che deriva dall’applicazione della nuova detrazione prevista, sia rimborsata dallo Stato ai Comuni secondo specifiche procedure. L’ammontare del trasferimento compensativo è determinato con riferimento alle aliquote e alle detrazioni vigenti al 30.9.’07.
E l’esame non poteva che partire con le nuove disposizioni concernenti l’I.C.I. e più precisamente con quanto previsto dall’art. 1, cc. 5, 7, 8 e 287.
Viene stabilito che dall’imposta comunale sugli immobili dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detragga – per le abitazioni diverse da quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 (tale limitazione è stata sostituita durante l’iter del provvedimento a quella, inizialmente prevista, correlata al reddito del contribuente) – un “ulteriore” importo pari all’1,33 per mille della base imponibile (il valore catastale dell’immobile). Le tre categorie catastali escluse dall’agevolazione corrispondono ai seguenti immobili: A/1 = Abitazioni di tipo signorile; A/8 = Abitazioni in ville; A/9 = Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici.
La nuova detrazione viene definita “ulteriore” perché essa si aggiunge a quella già prevista dalla legge nella misura minima di 103,29 €. misura che i Comuni hanno già da tempo facoltà di elevare fino a 258,23 €. (anche limitatamente a categorie di soggetti “in situazioni di particolare disagio economico-sociale”, individuate in delibera) ovvero in misura anche superiore a tale importo, con divieto però – in quest’ultimo caso – di stabilire una aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione del contribuente.
L’ulteriore detrazione non può essere superiore a 200 €.. Essa si aggiunge – come detto – alla misura minima di 103,29 euro prevista dalla legge statale, raggiungendo così un importo massimo di 303,29 €. Il tutto deve poi coordinarsi con le delibere comunali; qualora un Comune preveda una detrazione superiore a 303,29 €., troverà applicazione tale più favorevole misura; in caso contrario, il contribuente applicherà la più conveniente (doppia) detrazione “statale”.
Identicamente a quanto già previsto per la detrazione “ordinaria”, si prevede che la nuova detrazione possa essere fruita fino al raggiungimento dell’ammontare dell’imposta dovuta (nel senso che non potrà superare quest’ultimo) e che sia rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione dell’immobile ad abitazione principale. Allo stesso modo, si dispone che, qualora l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetti a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
Si ricorda che la Finanziaria 2007 è intervenuta sul concetto di abitazione principale ai fini della detrazione Ici, disponendo che per tale si intende, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica (ma è rimasta, nella stessa norma, la definizione originaria della fattispecie, secondo la quale per abitazione principale si intende quella in cui il contribuente e i suoi familiari dimorano abitualmente).
Si prevede poi che la minore imposta che deriva dall’applicazione della nuova detrazione prevista, sia rimborsata dallo Stato ai Comuni secondo specifiche procedure. L’ammontare del trasferimento compensativo è determinato con riferimento alle aliquote e alle detrazioni vigenti al 30.9.’07.
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lunedì 21 gennaio 2008
Il condominio ed il nuovo ruolo degli amministratori
Il prossimo 31 Gennaio si svolgerà a Roma nella sede di Palazzo Marini (Camera dei Deputati) la presentazione del volume Confedilizia “Regolamento condominiale multietnico” (accompagnato dalle “leggi sulle locazioni spiegate in più lingue”).
A prescindere dalla soddisfazione personale derivante dalla circostanza di essere stato chiamato a svolgere una mia relazione quale ideatore del regolamento, ritengo che queste iniziative rappresentino il viatico migliore per contribuire a far sì che la figura ed il ruolo dell’amministratore assumano, finalmente mi viene da dire, una veste ed un ruolo che possano portarci fuori da quello stereotipo di “faccendiere” che per comportamenti scorretti e scarso impegno nell’affrontare la specificità e particolarità di questa professione ci siamo ritrovati stampato addosso.
L’egoismo personale che alcuni hanno preferito alla qualificazione professionale ed alla valorizzazione del proprio lavoro, il mercimonio che ha sostituito la soddisfazione morale di costruire qualcosa di importante ed infine, ma non ultima, la scelta di svendere la propria dignità per la sciagurata decisione di “avere” più che di “essere” hanno fatto sì che questa attività, faticosa ed allo stesso tempo interessante, dura ma particolarmente appagante - se svolta a più ampio respiro – non ottenesse i riconoscimenti dovuti.
Ci sarebbe ancora la possibilità di fare qualcosa perché nuovi ed importanti compiti aspettano gli amministratori e fra questi, difficile e nello stesso tempo affascinante, quello di affrontare le problematiche della multietnicità del condominio contribuendo a risolvere il grande, immenso problema dell’immigrazione che, anche per la grave situazione economica dei paesi a basso sviluppo e conseguenti difficoltà di sopravvivenza, diventerà sempre più pressante richiedendo soluzioni che possono anche partire, perché no, dal condominio.
In questa realtà si verifica il primo impatto della convivenza fra etnie diverse ed un buon rapporto all’interno della comunità condominiale con i nostri vicini di altra nazionalità, di diversi costumi ed usanze può essere il miglior viatico per un’integrazione corretta e positiva nel rispetto delle diverse culture.
Possibile non capire che questo è il senso della nostra professione?
A prescindere dalla soddisfazione personale derivante dalla circostanza di essere stato chiamato a svolgere una mia relazione quale ideatore del regolamento, ritengo che queste iniziative rappresentino il viatico migliore per contribuire a far sì che la figura ed il ruolo dell’amministratore assumano, finalmente mi viene da dire, una veste ed un ruolo che possano portarci fuori da quello stereotipo di “faccendiere” che per comportamenti scorretti e scarso impegno nell’affrontare la specificità e particolarità di questa professione ci siamo ritrovati stampato addosso.
L’egoismo personale che alcuni hanno preferito alla qualificazione professionale ed alla valorizzazione del proprio lavoro, il mercimonio che ha sostituito la soddisfazione morale di costruire qualcosa di importante ed infine, ma non ultima, la scelta di svendere la propria dignità per la sciagurata decisione di “avere” più che di “essere” hanno fatto sì che questa attività, faticosa ed allo stesso tempo interessante, dura ma particolarmente appagante - se svolta a più ampio respiro – non ottenesse i riconoscimenti dovuti.
Ci sarebbe ancora la possibilità di fare qualcosa perché nuovi ed importanti compiti aspettano gli amministratori e fra questi, difficile e nello stesso tempo affascinante, quello di affrontare le problematiche della multietnicità del condominio contribuendo a risolvere il grande, immenso problema dell’immigrazione che, anche per la grave situazione economica dei paesi a basso sviluppo e conseguenti difficoltà di sopravvivenza, diventerà sempre più pressante richiedendo soluzioni che possono anche partire, perché no, dal condominio.
In questa realtà si verifica il primo impatto della convivenza fra etnie diverse ed un buon rapporto all’interno della comunità condominiale con i nostri vicini di altra nazionalità, di diversi costumi ed usanze può essere il miglior viatico per un’integrazione corretta e positiva nel rispetto delle diverse culture.
Possibile non capire che questo è il senso della nostra professione?
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