Il Comune di Firenze, rappresentato dall’assessore al patrimonio, e le organizzazioni sindacali degli inquilini e dei proprietari - compresa ovviamente Confedilizia - hanno stipulato un protocollo d’intesa che prevede il rimborso dell’I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) ai proprietari che cederanno in locazione un appartamento, alle condizioni previste dall’articolo 2 della Legge 431/98, senza incrementare il canone rispetto al precedente accordo del 2004. Con questo accordo, che sarà deliberato nel corso della seduta di giunta del 19 Maggio 2009, è stato dato un contributo importantissimo alla sottoscrizione delle intese territoriali sulle locazioni abitative da parte delle organizzazioni sindacali degli inquilini e quelli dei proprietari: un passo – piccolo ma significativo – per la riduzione del carico fiscale che grava sulle locazioni, anche se la speranza di Confedilizia è sempre orientata all’applicazione della cedolare secca sui redditi derivanti dall’affitto. L’accordo non prevede questa possibilità per le grandi proprietà come gli istituti bancari, compagnie assicurative, cooperative o comunque tutti i soggetti che hanno una disponibilità di oltre 30 unità immobiliari in locazione ad uso abitativo.
Confedilizia ha espresso il più vivo apprezzamento per questa iniziativa, che assume ancora più importanza in quanto finalizzata a sostenere gli inquilini in un periodo di grave crisi economica. Col provvedimento, si creano inoltre le condizioni per un possibile allargamento del mercato delle locazioni agli immobili sfitti ed il contestuale ed auspicabile abbattimento del fenomeno degli affitti in nero.
Interessante la prevista istituzione di un “sistema informativo che comprende un osservatorio territoriale per il monitoraggio del mercato abitativo, una commissione per la formazione professionale degli operatori del settore e un’agenzia per favorire lo sviluppo del mercato agevolando l’incontro tra domanda ed offerta”. Eccellente la decisione di “istituire un fondo con finalità di solidarietà per sostenere gli inquilini che non sono in grado di pagare l’affitto a causa di motivi di salute, licenziamento e disagi economici dovuti a rapporti di lavoro precario”.
Questa la notizia che nella sua essenzialità dice moltissimo in merito al problema delle locazioni. Vorremmo aggiungere che finalmente quello cha da molto tempo sollecitiamo – come la costituzione di una commissione e di un sistema informativo – comincia a trovare interlocutori e condivisioni sia nell’ente pubblico che nelle associazioni degli inquilini. La nostra posizione è sempre stata quella di prestare la massima attenzione nei confronti di un problema che abbiamo sempre visto non solo in funzione del nostro ruolo di rappresentanti della proprietà diffusa, ma anche degli inquilini, ritenendo importantissimo un impegno sinergico delle associazioni ai fini di trovare le soluzioni più giuste e soprattutto eque nei confronti dei soggetti che vivono sulla propria pelle la difficoltà di trovare una casa e di essere in grado di sostenerne i costi. Non una visione settaria, quindi, ma un contributo forte della nostra associazione per la soluzione di una delle questioni più importanti del nostro paese: la casa. Ci auguriamo che quanto prima sia possibile giungere ad accordi analoghi con tutti i comuni della provincia, ma, ovviamente, non abbandoniamo la battaglia più importante, costituita come già accennato dall’applicazione della cedolare secca sui redditi di locazione. Nel cassetto abbiamo le lettere di impegno del governo ed anche di rappresentanti dell’opposizione. Sarebbe opportuno che qualcuno cominciasse ad assumere le iniziative conseguenti. Solo allora raggiungeremo il massimo delle possibilità per sbloccare finalmente questo settore.
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venerdì 22 maggio 2009
martedì 29 gennaio 2008
Evasione fiscale immobiliare: arriva il censimento delle bollette
A seguito delle norme contenute nella finanziaria 2005 (Art. 1 commi 332, 333 e 334) il Ministero ha pubblicato la circolare 44/E/2005 con la quale si completa la serie delle disposizioni varate per la lotta al “nero” nel settore immobiliare.
Gli enti e le aziende erogatrici di servizi (energia, gas ed acqua) dovranno comunicare, oltre al codice fiscale degli utenti, anche i dati catastali degli immobili estendendo di fatto quanto già previsto per le sole utenze di energia elettrica (art. 6, lett. G-ter, del D.P.R. 605 del 29 Settembre 1973) alla fornitura di utenze idriche e del gas (D.L. 203 del 30 settembre 2005).
Se per i proprietari degli immobili che stipulano contratti relativi a nuove utenze la questione è abbastanza semplice in quanto l’ente erogatore provvederà a richiedere i dati all’atto della sottoscrizione dell’atto, per i locatari (inquilini) ci sarà la necessità di reperire i dati direttamente dai proprietari se non ricavabili dallo stesso contratto di locazione che, peraltro, a partire dai contratti stipulati dal 1 Gennaio 2005 dovrebbero già essere indicati ai sensi dell’art. 1 comma 341 della legge 311/2004.
L’obbligo della raccolta dei dati compete alle aziende che stipulano contratti di fornitura (quindi anche quando si verifichi il caso di aziende che effettuino solo la distribuzione di prodotti energetici come il caso delle forniture di gas per il riscaldamento).
L’obbligo di trasmissione è stabilito al 1 Aprile 2005 per i nuovi contratti o per quelli rinnovati dopo detta data, mentre per i contratti in essere a quest’ultima data dovrà essere provveduto in occasione del primo rinnovo anche tacito.
Nell’editoriale sono stati esaminati alcuni aspetti del provvedimento ed avanzate critiche al sistema adottato, ma la questione, viste le sanzioni che sono previste, riveste la massima importanza.
Tutti i nostri lettori sono invitati a controllare bene le bollette dei servizi che abbiamo indicato e gli eventuali allegati spediti dalle aziende ad evitare di incorrere nelle sanzioni per aver omesso l’indicazione dei dati.
Le sedi di Confedilizia saranno a disposizione per eventuali chiarimenti ed attraverso questo blog provvederemo a tenere i lettori informati ed aggiornati.
Gli enti e le aziende erogatrici di servizi (energia, gas ed acqua) dovranno comunicare, oltre al codice fiscale degli utenti, anche i dati catastali degli immobili estendendo di fatto quanto già previsto per le sole utenze di energia elettrica (art. 6, lett. G-ter, del D.P.R. 605 del 29 Settembre 1973) alla fornitura di utenze idriche e del gas (D.L. 203 del 30 settembre 2005).
Se per i proprietari degli immobili che stipulano contratti relativi a nuove utenze la questione è abbastanza semplice in quanto l’ente erogatore provvederà a richiedere i dati all’atto della sottoscrizione dell’atto, per i locatari (inquilini) ci sarà la necessità di reperire i dati direttamente dai proprietari se non ricavabili dallo stesso contratto di locazione che, peraltro, a partire dai contratti stipulati dal 1 Gennaio 2005 dovrebbero già essere indicati ai sensi dell’art. 1 comma 341 della legge 311/2004.
L’obbligo della raccolta dei dati compete alle aziende che stipulano contratti di fornitura (quindi anche quando si verifichi il caso di aziende che effettuino solo la distribuzione di prodotti energetici come il caso delle forniture di gas per il riscaldamento).
L’obbligo di trasmissione è stabilito al 1 Aprile 2005 per i nuovi contratti o per quelli rinnovati dopo detta data, mentre per i contratti in essere a quest’ultima data dovrà essere provveduto in occasione del primo rinnovo anche tacito.
Nell’editoriale sono stati esaminati alcuni aspetti del provvedimento ed avanzate critiche al sistema adottato, ma la questione, viste le sanzioni che sono previste, riveste la massima importanza.
Tutti i nostri lettori sono invitati a controllare bene le bollette dei servizi che abbiamo indicato e gli eventuali allegati spediti dalle aziende ad evitare di incorrere nelle sanzioni per aver omesso l’indicazione dei dati.
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