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venerdì 23 gennaio 2009

La piaga degli affitti in nero

Nel corso di una conferenza stampa la Guardia di Finanza provinciale ha fornito i dati relativi alla propria attività nell’anno 2008. Tra gli interventi di controllo effettuati colpisce ed allo stesso tempo pone una serie di interrogativi ai quali non è facile dare delle risposte, quello svolto nel settore immobiliare. In particolare, sul fronte dell’evasione fiscale (si tratta di un milione di euro) legata alle locazioni in nero e principalmente nell’ambito degli affitti a studenti universitari, sia in città che nella provincia.
Tremilacinquecento controlli effettuati su un totale di oltre 14.000 studenti fuori sede iscritti all’Università di Firenze offrono uno spaccato desolante del comportamento di alcuni proprietari che, molto spesso, non si fanno scrupolo di influire in modo pesante verso ragazzi costretti a vivere fuori dalla propria realtà e dalla famiglia per costruirsi un futuro migliore. Così come preferiscono ignorare del tutto il dovere civico di ciascun cittadino di pagare le tasse e, magari, usufruire dei vari servizi pubblici da nullatenenti e quindi con le massime agevolazioni.
Un altro aspetto interessante che emerge dai dati forniti dalla G.d.F. è quello relativo alle locazioni a cittadini stranieri: si è verificato il caso di una cittadina cinese che affittava regolarmente degli appartamenti per poi cederli a nero a suoi connazionali anche irregolari. Una situazione che avevamo denunciato sollevando il problema quando ci siamo trovati ad affrontare le problematiche connesse alle nuove norme di sicurezza che prevedono, fra le altre cose, l’eventualità della confisca dell’appartamento qualora si accerti la presenza di cittadini irregolari al suo interno.
Non è poca la soddisfazione che ci deriva dal constatare come alcune delle problematiche da noi affrontate più volte, anche su questa stessa pagina, trovino piena conferma nell’esposizione dei dati dell’attività della Guardia di Finanza. Da questi, oltretutto, si desume anche la validità della nostra interpretazione di alcuni fenomeni come quelli del settore locatizio dei cittadini stranieri – comunitari e non – con riferimento particolare all’assoluta carenza di regole della comunità cinese nei confronti dei contratti e delle norme in esse contenute.
Anche la constatazione che l’azione meritoria di controllo da parte della Guardia di Finanza ha rappresentato un deterrente tale da portare ad un aumento del 10% delle registrazioni dei contratti conforta il pensiero e l’azione di Confedilizia, tesa a far comprendere alla classe politica ed ai governi succedutisi in questi ultimi anni la necessità di arrivare all’applicazione della cedolare secca del 20% sui redditi da locazione. Con il fine di conseguire il duplice risultato di eliminare il fenomeno degli affitti a “nero” e contemporaneamente riaprire il mercato degli affitti ampliando la disponibilità di abitazioni senza dover attendere i tempi biblici dell’edilizia pubblica ormai quasi ferma.

martedì 29 gennaio 2008

Evasione fiscale immobiliare: arriva il censimento delle bollette

A seguito delle norme contenute nella finanziaria 2005 (Art. 1 commi 332, 333 e 334) il Ministero ha pubblicato la circolare 44/E/2005 con la quale si completa la serie delle disposizioni varate per la lotta al “nero” nel settore immobiliare.
Gli enti e le aziende erogatrici di servizi (energia, gas ed acqua) dovranno comunicare, oltre al codice fiscale degli utenti, anche i dati catastali degli immobili estendendo di fatto quanto già previsto per le sole utenze di energia elettrica (art. 6, lett. G-ter, del D.P.R. 605 del 29 Settembre 1973) alla fornitura di utenze idriche e del gas (D.L. 203 del 30 settembre 2005).
Se per i proprietari degli immobili che stipulano contratti relativi a nuove utenze la questione è abbastanza semplice in quanto l’ente erogatore provvederà a richiedere i dati all’atto della sottoscrizione dell’atto, per i locatari (inquilini) ci sarà la necessità di reperire i dati direttamente dai proprietari se non ricavabili dallo stesso contratto di locazione che, peraltro, a partire dai contratti stipulati dal 1 Gennaio 2005 dovrebbero già essere indicati ai sensi dell’art. 1 comma 341 della legge 311/2004.
L’obbligo della raccolta dei dati compete alle aziende che stipulano contratti di fornitura (quindi anche quando si verifichi il caso di aziende che effettuino solo la distribuzione di prodotti energetici come il caso delle forniture di gas per il riscaldamento).
L’obbligo di trasmissione è stabilito al 1 Aprile 2005 per i nuovi contratti o per quelli rinnovati dopo detta data, mentre per i contratti in essere a quest’ultima data dovrà essere provveduto in occasione del primo rinnovo anche tacito.
Nell’editoriale sono stati esaminati alcuni aspetti del provvedimento ed avanzate critiche al sistema adottato, ma la questione, viste le sanzioni che sono previste, riveste la massima importanza.
Tutti i nostri lettori sono invitati a controllare bene le bollette dei servizi che abbiamo indicato e gli eventuali allegati spediti dalle aziende ad evitare di incorrere nelle sanzioni per aver omesso l’indicazione dei dati.
Le sedi di Confedilizia saranno a disposizione per eventuali chiarimenti ed attraverso questo blog provvederemo a tenere i lettori informati ed aggiornati.