Visualizzazione post con etichetta ricorso. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta ricorso. Mostra tutti i post

martedì 30 settembre 2008

Consorzi di bonifica: servono le sentenze?

Ancora una volta un ricorso contro un Consorzio di bonifica presso una Commissione Tributaria ha accordato la vittoria al ricorrente. Ciò ha riportato all’attenzione dei cittadini l’annosa, e per la verità mai digerita, questione delle tasse applicate a “tappeto” a tutti coloro che risiedono in zone perimetrate dagli stessi Consorzi, spesso senza alcuna logica. E le motivazioni sono le stesse che più volte Confedilizia, anche la sede fiorentina, ha sollevato secondo il principio della liceità della richiesta legata all’effettiva utilità dell’intervento svolto, il quale deve essere finalizzato alle necessità del cittadino colpito dalla tassa. Credo sia superfluo ricordare la differenza tra imposta e tassa in quanto tutti ormai sappiamo che la prima è basata sulla capacità contributiva dei soggetti per consentire allo Stato di erogare i servizi (sanità, scuole, difesa, etc.) e la seconda come corrispettivo di un servizio effettivamente svolto nell’interesse di colui che la deve corrispondere (tassa sui rifiuti, tassa sull’occupazione suolo pubblico, etc.). Tutti, dicevo, siamo a conoscenza di tale distinguo, ad esclusione ovviamente dei Consorzi di Bonifica, che continuano imperterriti a “tassare” i residenti in zone nelle quali, spesso, non vi sono più interventi che possano giustificare l’applicazione di quello che ormai è considerato un vero e proprio balzello.
Questa volta è toccato al Consorzio di Bonifica del Padule di Fucecchio vedersi annullata l’applicazione della tassa ad un cittadino di Pescia che l’aveva ritenuta ingiusta, in quanto non beneficiario di interventi.
In sostanza, la commissione tributaria provinciale non ha fatto altro che riprendere una sentenza della Corte di Cassazione ( n.16428 del 12 Giugno 2007) con la quale veniva stabilito che “per l’applicazione del contributo di bonifica necessita una razionale individuazione dell’area dei beneficiari e della maggiore o minore incidenza dei benefici, a seconda della collocazione dell’immobile”.
Purtroppo, a niente sono valse le sentenze e questi enti sono ancora presenti sul territorio con i loro Consigli di Amministrazione, che il più delle volte sono strutture abnormi rispetto alla reale esigenza.
Seguiamo quindi con la massima attenzione e con qualche speranza quanto dichiarato in proposito dal Governatore della Sicilia – Raffaele Lombardo – che in un’intervista al quotidiano La Repubblica in data 19.8.2008 affermava testualmente “a tagliare sprechi e clientele io ci sto provando, sopprimendo gli enti inutili, chiudendo i consorzi di bonifica, fermando le assunzioni negli enti regionali. Certo, sto pestando molti calli, avverto resistenze consociative che non mi aspettavo, ma non mi fermo”.
Speriamo che altri Governatori provino a mettere mano a questo annoso problema e trovino finalmente il modo di non fare più tassare i cittadini per un servizio che non viene reso.

martedì 26 febbraio 2008

Class action all'amatriciana

Se pensiamo alle norme contenute nell’ultima legge finanziaria ed alle perplessità che hanno seguito molte di queste, si può ritenere quella relativa alla cosiddetta “class action” (tradotto “azione collettiva”) una delle migliori se non la migliore in assoluto. Le palesi contraddizioni e modalità di attuazione che la contraddistinguono, tuttavia, non permettono di paragonarla a quella prevista dal diritto anglosassone.
Infatti ci troviamo di fronte ad un primo passo, sia pure significativo, per consentire quell’azione collettiva risarcitoria che così bene era stata descritta nel film “Erin Brockovich” magistralmente interpretato da Julia Roberts.
Il fatto che nel procedimento siano previsti due giudici (dei quali il primo deve esclusivamente decidere sul diritto al risarcimento ovvero all’indennizzo da parte dei ricorrenti, mentre il secondo dovrà quantificare questi ultimi) è infatti una notevole limitazione delle possibilità che la class action permetterebbe ai consumatori. Con tale meccanismo, si potrebbero creare le condizioni per cui ad un primo ricorso collettivo, gestito dalle associazioni o da rappresentanti di singoli interessi all’azione di risarcimento capace di portare al riconoscimento del diritto ad ottenerlo, si debba (in questo caso individualmente) ricorrere ad altro giudice per la quantificazione e la liquidazione del danno. Analogamente, ma questo sarà chiarito con il tempo, dovranno essere stabilite le modalità di adesione degli utenti/ricorrenti alla “class action”, onde evitare che le procedure siano soggette ad impugnazione della controparte citata in giudizio.
Come si può capire, quindi, ci troviamo di fronte ad un provvedimento molto “all’italiana” o come detto nel titolo “all’amatriciana”. Tuttavia, pensando alla bontà del tipico piatto di “bucatini”, possiamo anche sperare che alla lunga diventi un buon provvedimento al quale, in tutti i casi, dovrebbe corrispondere un miglioramento del comportamento di aziende (ad esempio bancarie, telefoniche, etc.) che fino ad oggi hanno anteposto i propri interessi economici alla tutela del consumatore.