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martedì 11 marzo 2008

Eventi sismici: cosa fare nelle ristrutturazioni

Ha provocato grandissima paura e preoccupazione l’evento sismico che si è verificato nella zona dell’Appennino tosco-romagnolo, avvertito in modo particolare nei paesi del Mugello e, sia pure con minore intensità, in molta parte della Toscana compresa Firenze.
Spesso ci dimentichiamo delle norme che regolano gli interventi edilizi ai fini della riduzione, se non dell’eliminazione completa, dei danni che eventi del genere possono provocare alle abitazioni. Fra questi, non devono ovviamente esser trascurate le vittime, oltre all’ingente patrimonio artistico che caratterizza la nostra regione.
Per questa ragione, in questo nostro appuntamento settimanale vogliamo affrontare questo tema specifico ricordando per sommi capi quello che è opportuno sapere per evitare al massimo le conseguenze di un evento del genere.
Dal 1982 esiste la nuova classificazione sismica che è stata realizzata dopo il terremoto dell’Irpinia.
Dopo questa classificazione il 50% del territorio della Toscana risulta soggetto ad eventi del genere (la provincia di Firenze totalmente) per cui le costruzioni realizzate, appunto, dal 1982 devono seguire criteri di prevenzione secondo le disposizioni emanate allora e nel tempo aggiornate ed integrate.
Sostanzialmente si può considerare sismico tutto il territorio interno della Regione ad eccezione della costa e delle isole.
Tutte le costruzioni antecedenti il 1982 non sono antisismiche per cui le normative di riferimento da osservare diventano obbligatorie in caso di ristrutturazione. Per questa tipologia di costruzioni, esiste l’obbligo di eseguire interventi di miglioramento sismico ben precisata nelle norme tecniche.
Se l’intervento è consistente, ad esempio una sopraelevazione, un ampliamento o cambi di destinazione d’uso con incrementi di carico, esiste l’obbligo di adeguamento in modo tale da far sì che la struttura si comporti come se fosse nuova e va integrata in tutte le sue componenti (solaio, fondazioni, murature e coperture).
In caso di rialzamento del tetto per creare nuova superficie utile abitabile, e sono interventi abbastanza comuni, devono essere realizzati interventi di adeguamento di tutto l’edificio.
Se l’edificio è stato ben realizzato gli interventi sono limitati, se al contrario fosse già precario gli interventi sono molto consistenti e non raramente possono costare più della ricostruzione.
Gli interventi strutturali di appartamenti in condominio (tipo aperture di porte su muri portanti) in edifici realizzati con tecniche costruttive diverse dal cemento armato (travi, pilastri, etc.) dovrebbero essere effettuati tenendo ben presente che si viene ad interessare l’intero edificio e, pertanto, da concordare con il condominio ai fini di non mettere a rischio tutto l’immobile.
Le pratiche relative a questo genere di interventi devono essere presentate al Genio Civile il quale effettua dei controlli a campione nelle zone a più bassa sismicità e su tutte le pratiche relative a lavori svolti in zone a più alta sismicità, proprio come il Mugello.
La violazione delle norme sismiche non è sanabile in via amministrativa, ma comporta un procedimento penale a carico di chi le ha realizzate, dell’impresa e del direttore dei lavori.

lunedì 14 gennaio 2008

Il condominio e le barriere architettoniche

Auspicabile la solidarietà condominiale in aiuto dei più deboli
Spesso nell’attività dell’amministratore di condominio sono pochi i momenti di vera e propria soddisfazione ed altrettanto limitati quelli in cui il proprio lavoro ha un senso ed una validità sociale. Uno di questi è quando circostanze favorevoli, non sempre ottenibili nell’ambito condominiale (frequentemente soggetto ad interessi del singolo più che a quelli della collettività), consentono all’amministratore di risolvere i problemi derivanti dall’esistenza di barriere che rendono difficile l’uso delle parti comuni dell’edificio ed in modo particolare in quelli realizzati prima dell’emanazione di leggi che finalmente, anche se non compiutamente, hanno preso in esame anche questo tipo di problema.
Eppure, basterebbe riuscire a comprendere che sono incluse nel concetto di disabilità le situazioni inerenti persone anziane, donne in stato di gravidanza, coloro che sono reduci da interventi chirurgici (in particolare agli arti) in conseguenza di incidenti di qualsiasi genere ed in definitiva a tutti quelli che, sia pure momentaneamente, si trovano nella condizione di non poter usufruire della completa facoltà motoria.
Pensiamo a quanto diventi difficile vivere in un edificio dove non esista l’impianto di ascensore e quanto ciò si possa tradurre, per le persone anziane, nell’impossibilità di mantenere una vita sociale attiva e, di conseguenza, provocare un progressivo isolamento all’interno dell’abitazione rendendo necessario l’intervento delle strutture pubbliche per un aiuto pratico (la spesa giornaliera, il ritiro della corrispondenza, lo svolgimento di pratiche burocratiche, etc.)
La stessa difficoltà, sia pure in proporzione ridotta, si verifica quando esistono scale che rendono difficile entrare e/o uscire dal proprio appartamento trasformandosi in vere e proprie montagne dalle cime irraggiungibili per chi ha difficoltà motorie.
Un semplice monta-scale potrebbe aiutare a superare l’ostacolo, ma, più spesso di quanto si creda, la mancanza di sensibilità e l’assenza di solidarietà (sbandierata a parole ma non nei fatti) ne rendono difficile l’installazione, a meno che la relativa spesa non sia assunta direttamente dal disabile.
In direzione di un intervento davvero efficace sul problema, sarebbe opportuno riempire un vuoto legislativo che allo stato attuale semplifica la possibilità di realizzazione per l’aspetto normativo, ma non si occupa affatto delle questioni inerenti la parte economica.